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Numero d'incarto:
90.1996.24
Data decisione, Autorità:
24.05.2002, TPT
Incarto n.
90.1996.00024
90.1996.00084
Lugano
24 maggio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sui ricorsi del 20 marzo 1996 e 16
agosto 1996 di
CE __________
__________ -__________ comp. da: __________. __________ e __________.
__________, _________,
rappr. da: avv.
__________ __________, __________ __________,
contro
le risoluzioni __________marzo 1995 e __________
febbraio 1996 del Consiglio di Stato concernenti l'approvazione del Piano
Regolatore del Comune di __________;
la zona di pianificazione comunale, pubblicata dal 1
al 31 luglio 1996;
viste le osservazioni 11 aprile 1996 del Consiglio di
Stato sui primi due ricorsi e 20 febbraio 1997 sul terzo nonché la dichiarazione 14 gennaio 1997 del
comune di non avere particolari osservazioni da formulare.
letti ed esaminati gli atti;
rilevato
in fatto
a. Con le
prime due decisioni summenzionate il Consiglio di Stato ha inserito d'ufficio
il fondo delle ricorrenti in zona di pericolo naturale (caduta massi) con grado
di rischio medio per una metà del terreno e di grado basso per l'altra. Ha
tuttavia mantenuto in zona edificabile i terreni colpiti dal provvedimento,
facendo obbligo al comune di istituire una zona di pianificazione per la parte posta
in zona di rischio medio, mentre per quella a rischio basso il comune è stato
invitato ad adottare “norme tecnico-costruttive atte a migliorarne le
condizioni di sicurezza.”
Il
municipio del comune di __________ ha finalmente istituito la zona di pianificazione
voluta dall’autorità cantonale, pubblicandola dal 1° al 31 luglio 1997.
Le
ricorrenti contestano la legalità di entrambi i provvedimenti, dolendosi
segnatamente, in ordine al primo, che sarebbe intervenuto in assenza del
catasto dei pericoli richiesto dalla Legge sui territori soggetti a pericoli
naturali del 29.01.1990 e violerebbero per la loro ingiustificata eccessività
il principio della proporzionalità.
Chiedono
che il loro fondo venga tolto dalle zone di pericolo contestate.
b. Nella sua
risposta la Divisione della pianificazione territoriale riferisce che
l'Istituto geologico e idrologico cantonale (IGIC) ha allestito per ogni comune
ticinese un rapporto preliminare sulle zone esposte a pericoli naturali così da
individuare le aree più vulnerabili in cui effettuare gli approfondimenti
necessari alla delimitazione sui piani catastali delle zone esposte a pericolo
e poterne quindi fare menzione a RF. Per __________ l'IGIC ha elaborato il
rapporto delle zone di pericolo 1:10.000 con l'ubicazione dei principali
dissesti e una serie di schede dei potenziali franamenti e alluvionamenti in
scala 1:10.000 e 1:5.000. E' quindi stata allestita la carta delle zone
soggette a pericolo (scala 1:5.000) da inserire quale documento integrante nel PR.
Nel frattempo era in via di realizzazione il rilievo particellare delle zone di
pericolo del Comune di __________, quale base per l'allestimento del catasto
delle zone di pericolo naturale, da presentare alla popolazione e quindi
pubblicare, con facoltà di ricorso al Consiglio di Stato. La Divisione ricorda
che un masso di ca. 2 tonnellate era caduto dal versante pochi anni prima,
arrestandosi a pochi metri dalla particella delle ricorrenti.
Ritenuto
appropriati i controversi provvedimenti, la Divisione chiede che i ricorsi
vengano respinti.
c. Nel
sopralluogo del 3 settembre 1996, sentite le spiegazioni del geologo
__________, e considerato che è prossima l'adozione da parte del Comune, con
l'accordo del Cantone, di misure di premunizione contro la caduta di massi,
blocchi e sassi, si è deciso di tenere in sospeso la vertenza.
d. Il
Consiglio di Stato ha quindi adottato, il 7 agosto 2000, il Piano dei territori
soggetti a pericoli naturali del comune di __________ e il comune stesso ha
effettuato le previste misure di premunizione erigendo tre reti a riparo dalla
caduta di massi. La rete mediana protegge il fondo delle ricorrenti che è
conseguentemente interamente attribuito ad area con grado di rischio basso.
Mentre
col grado medio la particella non era edificabile, lo è ora col grado basso;
anche se a certe condizioni costruttive, non particolarmente onerose.
e. In
considerazione di ciò il rappresentante delle ricorrenti ha dichiarato con
lettera del 21 maggio 1999 di ritirare l’impugnativa; chiedendo il giudizio su
spese e ripetibili;
considerato
in diritto
-
Il
tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei
ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto,
rispettivamente di interesse giuridico;
-
A norma
dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT,
il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla
controparte;
Soccombente
è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal
ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente
che ritira il gravame o si sottomette, esplicitamente o implicitamente, alla
decisione (desistenza);
Il ritiro
di un ricorso per il fatto che è divenuto privo di oggetto o di interesse non
vale di per sé desistenza.
Quando
per motivi non configuranti ritiro, desistenza o acquiescenza l’oggetto
litigioso o l’interesse giuridico all’emanazione del giudizio vengono a mancare
in corso di procedimento, i costi vengono attribuiti tenuto conto delle
prospettive di accoglimento che il ricorso aveva prima dello stralcio; e così
le ripetibili (cfr. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ed., pag. 326;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
176-177; DTF 111 Ib 191 consid. 7a);
- In
concreto:
A. Zona di
pericolo
Il
Consiglio di Stato ha inserito il fondo delle ricorrenti in zona di pericolo
alla luce di primi accertamenti che hanno rivelato il pericolo di caduta di
massi, il cui rischio è stato valutato di grado medio per una metà del terreno
e basso per l'altra.
A seguito
di ulteriori accertamenti che hanno confermato il pericolo, il comune ha eretto
dei ripari contro la caduta di massi che hanno ridotto il rischio al grado
basso per l'intera particella.
Il
provvedimento ha avuto per effetto di rendere edificabile l’intero fondo,
togliendo interesse al ricorso che le ricorrenti hanno quindi ritirato.
La loro
pretesa di ripetibili non ha però fondamento. La derubricazione del rischio da
grado medio a basso non significa che la decisione del Consiglio di Stato fosse
errata e che non vi fossero motivi per attribuire il fondo alla contestata zona
di pericolo. Nell'attesa dei necessari approfondimenti, poi sfociati
nell'assunzione di provvedimenti protettivi che hanno contenuto il pericolo e
reso edificabile il discusso fondo, la decisione dell'autorità governativa non
poteva apparire fuori misura o addirittura priva di giuridico fondamento
nell'ambito di una prognosi ex ante. Il ricorso va quindi stralciato e la
richiesta di ripetibili disattesa.
Visto la
conclusione con uno stralcio della vertenza si soprassiede dal prelievo di
tasse di giudizio.
B. Zona di
pianificazione
In
concreto la misura è stata assunta dal comune, per ordine del Consiglio di
Stato, al fine di evitare che l’adozione dei provvedimenti di ordine
pianificatorio volti a proteggere il territorio comunale dal pericolo di caduta
massi venisse intralciata, resa più ardua o addirittura compromessa
dall’applicazione, nell’intervallo, del diritto vigente (art. 27 LPT, art.
LALPT).
Nel
frattempo era entrata in vigore la zona di pericolo di cui al punto precedente,
rendendo di conseguenza inedificabili i fondi inseriti nel settore di rischio
medio.
Si noti
che il confine tra i due settori, attraversando in diagonale il terreno delle
ricorrenti, lo spartisce in due stretti triangoli, rendendolo interamente
inutilizzabili a fini costruttivi, anche per la metà sita nel settore a rischio
basso. E, dunque, già con l’attribuzione alla zona di pericolo il fondo non
poteva essere costruito e non poteva quindi porre in essere una situazione
suscettibile di ostacolare la pianificazione volta a premunire il comparto dai
pericoli naturali.
In queste
condizioni il secondo provvedimento (zona di pianificazione) costituisce una
misura ridondante per rapporto al primo (zona di pericolo). Questo adempie da
solo alla funzione di salvaguardia propria di quello. La zona di
pianificazione, istaurata successivamente alla creazione della zona di
pericolo, è in queste circostanze pleonastica, non può assolvere al suo scopo
che è già svolto dal precedente provvedimento. Di per sé si sarebbe dovuto
prima istituire la zona di pianificazione, poi, compiuti gli approfondimenti
necessari, assumere le necessarie misure pianificatorie (zona di protezione) e
di premunizione (reti di protezione).
Se da un
lato, nell’attesa della zona di pianificazione e visto la minaccia di un pericolo
reale, si giustificava di ricorrere al provvedimento di natura precauzionale
preso dal Consiglio di Stato con l’adozione delle suddette zone di pericolo,
non si può d’altro lato rimproverare alle ricorrenti di aver impugnato, oltre
ad esse, pure la zona di pianificazione. Non può essere loro imputato l’anomala
consecutio temporum del procedimento.
Nel
frattempo la zona di pianificazione è doppiamente decaduta: per adempimento
dello scopo per il quale fu adottata e per scadenza del termine di durata.
Privo oramai d’oggetto, il ricorso va stralciato.
Per i
motivi detti sopra, alle ricorrenti, assistite da avvocato, devono essere
riconosciute congrue ripetibili. Poiché la zona di pianificazione è stata
ordinata dal Consiglio di Stato, le ripetibili sono poste a carico dello Stato,
tenuto conto nella determinazione della loro entità che l’allegato del ricorso
contro la zona di pianificazione ricalca in larga misura quello del ricorso
contro la zona di pericolo naturale e non costituisce quindi un dispendio di
tempo aggiuntivo rilevante.
Non si
prelevano spese di giudizio a carico dello Stato.
Ciò visto e premesso,
decreta:
-
I ricorsi
sono stralciati dai ruoli.
-
Non si
prelevano tasse di giudizio. Lo Stato del Canton Ticino corrisponderà alle
ricorrenti fr. 600.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione a:
-
avv. __________ __________, __________
-
Municipio di __________
-
Consiglio di Stato, Bellinzona
-
Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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