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Numero d'incarto:
90.1996.50
Data decisione, Autorità:
05.06.1996, TPT
Incarto n.
90.96.00050
Lugano
5 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 14 maggio 1996 di
__________ __________,
__________,
rappr. da: avv. __________
, ____________________ -,
contro
la risoluzione 3 aprile 1996 (n. __________) del
Consiglio di Stato che respinge il ricorso interposto contro le decisioni 18
settembre 1995 del Municipio di __________ in materia di licenza edilizia e
11 dicembre 1994 dell’Assemblea comunale in materia di inventario dei
rustici.
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. __________
__________ é proprietario di un rustico sito al mapp. n. __________ RFD
__________, situato fuori dalla zona edificabile designata dal PR.
In data 4 novembre 1993
egli ha chiesto al Municipio di __________ l’autorizzazione per riattare e
ristrutturare l’edificio da stalla in casa di vacanza. Il successivo 23
novembre il Municipio ha concesso tale autorizzazione, senza tuttavia inoltrare
i piani al Dipartimento del territorio.
b. Il 30 maggio 1995 il
ricorrente ha inoltrato una domanda di costruzione in sanatoria per la “riattazione
del rustico al mapp. n. __________RFD” . Il Dipartimento del territorio,
competente per gli interventi sugli edifici fuori dalle zone edificabili, si é
però opposto al rilascio della licenza, osservando che l’intervento contrastava
le vigenti norme edilizie (in particolare gli art. 24 LPT e 75 LALPT) e
l’inventario dei rustici del comune di __________, che classifica l’edificio
del sig. __________ quale “rustico agricolo - categoria 1d”.
Tale inventario é stato
adottato dall’assemblea comunale di __________ l’11 dicembre 1994, ed i seguito
pubblicato all’albo comunale con termine di ricorso scadente il 20 marzo 1995;
la decisione di approvazione di questo documento non é tuttavia stata impugnata
dal ricorrente nel termine utile.
c. Con ricorso 5
ottobre 1995 al Consiglio di Stato l’insorgente ha chiesto il rilascio della
licenza edilizia in sanatoria e l’annullamento della decisione d’approvazione
dell’inventario degli edifici situati fuori zona edificabile; a sostegno di
quest’ultima richiesta, egli ritiene giustificata la restituzione in intero dei
termini, dal momento che sarebbe stato impedito di controllare la scheda
relativa al suo rustico in tempo utile.
d. Con risoluzione 3
aprile 1996 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso contro la decisione di
diniego del rilascio della licenza edilizia e dichiarato irricevibile quello
teso all’annullamento della decisione di approvazione dell’inventario degli
edifici fuori dalle zone edificabili.
L’autorità governativa ha
in sostanza ritenuto che non vi fossero gli estremi per la restituzione in
intero dei termini di ricorso contro la decisione 11 dicembre 1994
dell’assemblea comunale di Cimadera, considerato che l’insorgente non é stato
in grado di far valere nessuno dei motivi previsti dall’art. 37 CPC.
Quanto alla postulata
licenza edilizia in sanatoria, osserva che gli interventi eseguiti hanno
determinato un cambiamento totale di destinazione dell’edificio non più
compatibile con l’art. 24 cpv. 1 LPT, dal momento che la costruzione di una
casa di vacanza fuori dal perimetro edificabile non soddisfa il requisito
dell’ubicazione vincolata. Il Consiglio di Stato ha infine ricordato che la
precedente autorizzazione per riattare ricevuta dal Municipio (novembre 1993) é
da ritenersi nulla, emanando da un’autorità incompetente.
e. Dissentendo da tale
decisione, __________ __________ é insorto dinanzi al TPT riproponendo, in
sostanza, le censure già avanzate in primo grado e, segnatamente, la richiesta
di restituzione in intero dei termini contro la decisione comunale di
approvazione dell’inventario degli edifici fuori zona edificabile. In via
subordinata chiede la revisione della risoluzione impugnata, con modifica della
classificazione dell’edificio al mapp. n. __________RFD da “rustico agricolo -
categoria 1d” a “meritevole di conservazione - categoria 1a”.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo
cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto la
legittimazione attiva del ricorrente, destinatario della decisione impugnata,
non fa’ difetto.
Sulla competenza del
Tribunale adito e sulla tempestività del ricorso occorre invece fare le
seguenti considerazioni.
1.1. Ai sensi dell’art. 48 LPamm,
applicabile in virtù dell’esplicito rinvio dell’art. 38 cpv. 6 LALPT,
l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere
con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si rivela manifestamente
infondato o inammissibile, senza intimarlo all’autorità che ha pronunciato la
decisione impugnata.
1.2. Il ricorso interposto
al Consiglio di Stato era diretto contro due decisioni distinte: la prima (in
termini cronologici) é costituita dalla decisione 11 dicembre 1994 con la quale
l’assemblea comunale di Cimadera ha adottato l’inventario degli edifici situati
fuori dalle zone edificabili; la seconda é invece la decisione 18 settembre
1995 con la quale il Municipio di quel comune, constato il preavviso negativo
dell’autorità dipartimentale, ha negato il rilascio della licenza edilizia in
sanatoria per la riattazione del rustico al mapp. n. __________ RFD.
Ora, al TPT compete
unicamente il giudizio sulla prima decisione impugnata; la procedura di
rilascio della licenza edilizia sfugge invece alla sua competenza (cfr. art. 21
LE 1991).
1.3. Per quanto attiene
alla decisione comunale di approvazione dell’inventario dei rustici, si osserva
che i termini per interporre ricorso sono ampiamente scaduti (termine ultimo
era il 26 marzo 1995). Il ricorrente fa tuttavia valere tutta una serie di
motivi, legati in particolare ad assicurazioni ricevute dalle autorità comunali
in merito alla classificazione del suo edificio, che giustificherebbero la
restituzione in intero dei termini.
Simile circostanza non si
verifica però nella fattispecie.
L’art. 12 LPamm, che
regola i casi di restituzione in intero nelle procedure amministrative, rinvia
esplicitamente alle norme di diritto civile (art. 37 CPC) che prevedono, quali
motivi di restituzione, l’impossibilità ad agire perché, senza sua colpa,
l’istante ignorava la scadenza del termine o ha ricevuto una notifica talmente
tardiva da renderne impossibile l’osservanza (lett. a) oppure perché
l’impedimento di compiere l’atto processuale era dovuto a fatto grave e
inevitabile (lett. b).
Nel caso di specie nessuno
di questi motivi é stato dimostrato dall’insorgente; la pubblicazione
dell’avvenuta approvazione dell’inventario da parte dell’assemblea comunale ha
avuto regolarmente luogo all’albo comunale e sul FUC nel mese di gennaio 1995;
la scadenza del termine per interporre ricorso era fissata, come detto, al 26
marzo 1995. In questo lasso di tempo il qui ricorrente non ha ritenuto utile
consultare gli atti, fidandosi unicamente delle assicurazioni ricevute da
autorità comunali, allorquando un semplice controllo avrebbe potuto renderlo
edotto dell’effettiva classificazione dell’edificio (“rustico agricolo- cat.
1d”).
1.4 Anche la censura ricorsuale
volta alla concessione della restituzione in intero dei termini sulla scorta
del principio della buona fede non può essere accolta.
Affinché ci si possa
appellare con successo al beneficio della protezione della buona fede, occorre
che siano adempiute cumulativamente ben precise condizioni. Ossia un’errata
informazione é vincolante per un’autorità amministrativa solo se rilasciata, in
una precisa situazione ad una ben determinata persona, da un organo competente
(o perlomeno ritenuto tale dal cittadino) e se il destinatario, non potendo
riconoscere l’erroneità di questa assicurazione, ha intrapreso delle
disposizioni in tal senso, dalle quali non può più retrocedere senza subire un
danno.
Oltre a ciò è pure
necessario che dalla comunicazione della promessa non sia intervenuta nessuna
modifica dell’ordinamento giuridico (cfr. DTF 117 Ia 412 c.3; DTF 116 Ib 187
c. 3c); DTF 115 Ia 18 c. 4a e riferimenti), nel qual caso il destinatario non
si può prevalere della buona fede.
Ad ogni modo, anche
nell’eventualità che dovessero essere adempiuti tutti questi requisiti, il
successo dell’appello alla buona fede non é ancora scontato. E’ infatti ancora
necessaria una ponderazione tra l’interesse ad una corretta applicazione del
diritto e l’interesse alla salvaguardia della buona fede. Se il primo dovesse
predominare sul secondo la rivendicazione non può venir accolta.
Nella fattispecie in
esame, non risulta che le autorità competenti in materia pianificatoria, ossia
il legislativo comunale rispettivamente l’esecutivo cantonale, abbiano
espressamente promesso al ricorrente il futuro inserimento del suo rustico
nelle categorie “riattati” o di quelli passibili di riattazione con cambiamento
di destinazione. A detta dell’insorgente delle comunicazioni in tal senso gli
sarebbero state fatte durante la serata informativa sull’inventario degli
edifici fuori zona edificabile ed ancora, dallo stesso Sindaco, durante i
lavori di riattazione (abusivamente) eseguiti. Di tali assicurazioni verbali
non vi é però traccia nell’incarto. Al contrario risulta che già al momento
dell’esame preliminare dell’inventario, avvenuto il 1.12.1992, l’edifico in
questione era stato definito chiaramente come stalla-fienile e valutato dal
Comune quale “rustico-agricolo categoria 1d” (cfr. Doc. L). Questo giudizio non
risulta modificato nemmeno dai successivi interventi di riattazione, eseguiti
come detto sopra senza essere in possesso di valido titolo autorizzativo.
Da quanto premesso non si
può certo concludere che nel caso concreto si è in presenza di una promessa
vincolante di un organo competente, ai sensi di cui sopra, capace di
giustificare l’appello alla violazione del principio della buona fede.
La censura di violazione
della buona fede non può quindi essere accolta.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili
dichiara
e pronuncia
- Il ricorso irricevibile giacché
tardivo.
1.1. Le domande di restituzione in
intero dei termini contro la decisione di approvazione dell’inventario degli
edifici fuori zona edificabile del 11 dicembre 1994 e di revisione della stessa
sono respinte.
-
Il ricorrente é condannato
al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 500.-- (cinquecento).
-
Intimazione: -
Avv. __________ __________, __________;
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, __________
- Sezione pianificazione urbanistica, ___________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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