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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1996.95
Data decisione, Autorità:
20.02.1997, TPT
Incarto n.
90.96.00095
Lugano
20 febbraio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto
dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario
Fiorenzo
Gianinazzi
visto il ricorso del 3
giugno 1996 di
- __________ __________, __________,
- __________ __________, ,
- __________ __________, ,
1.,2.,3. __________.
__________, __________ __________,
contro
la risoluzione 3 luglio 1996 n. ____
di approvazione dell’inventario
degli edifici fuori zone edificabili con cui il Consiglio di Stato ha
modificato d’ufficio la tabella della valutazione in rapporto all’edificio n.
__________, part. __________, di proprietà dei ricorrenti che, valutato “già
trasformato __________” dal comune, viene classificato quale “edificio
rilevato” dall’autorità governativa.
visto
il ricorso chiedente la classificazione del rustico surriferito quale
“meritevole 1a;
le osservazioni del comune che ammette l’esiguo margine di apprezzamento
fra le classificazioni 1a, 3 e 4 ;
la risposta 23.12.1996 del Consiglio di Stato che, malgrado
alcuni interventi “non direttamente riconducibili alla tipologia
originaria”, ritiene che il rustico
presenti “nel complesso
caratteristiche tali per le quali la trasformazione ed il
cambiamento di destinazione può garantirne la salvaguardia ed
il recupero in concordanza con gli scopi ed obiettivi
dell’inventario stesso”, così da
poterlo “annoverare fra quelli
della categoria “meritevole 1a”,
proponendo conseguentemente
al tribunale di accogliere il ricorso;
letti
ed esaminati gli atti;
considerato
che
il rustico n. __________sito sul mapp. __________è stato classificato
trasformato __________nell’Inventario delle costruzioni fuori dalle zone
edificabili;
che
la risoluzione governativa di approvazione dell’Inventario non ha approvato la
suddetta classificazione declassando d’ufficio il rustico in “edificio
rilevato”;
che
i ricorrenti impugnano questa decisione pretendendo che il rustico venga
classificato “meritevole tipo 1a)”;
che
il Consiglio di Stato nelle sue osservazioni ha ritenuto potersi accedere a
questa richiesta per i motivi sopra evocati;
che
non vi sono motivi per ritenere che questo riesame della propria valutazione da
parte dell’autorità di approvazione della pianificazione locale cui compete la
vigilanza sulla pianificazione locale e in particolare sulla corretta gestione
del problema rustici non sia sorretto da valide ragioni, tenuto peraltro conto,
come giustamente osserva il comune, della difficoltà di discriminare tra
rustici “trasformati __________” e “meritevoli 1a”, tant’è che il Consiglio di
Stato ha inserito d’ufficio nell’art. 35 X cpv. 1.3 NAPR l’aggiunta che “una
possibilità di ampliamento può essere concessa dal Dipartimento alle condizioni
e nei limiti ritenuti per gli edifici meritevoli di conservazione 1a”;
che
il tribunale ritiene degna di adesione la proposta governativa che, pur
distanziandosi in minima misura dalla soluzione iniziale, conferisce al rustico
in discussione un regime pianificatorio più chiaro e definito;
Per
questi motivi,
visto
l’art. 38 LALPT, l’art. 23 OPT e ogni altra applicabile alla fattispecie;
decreta
e pronuncia:
- Il ricorso é accolto.
§
di conseguenza la decisione impugnata è annullata nella misura in cui
attribuisce d’ufficio il rustico n.__________ mapp. __________del comune
di __________ alla categoria “edificio rilevato”. L’Inventario
delle costruzioni fuori dalle zone edificabili è modificato
classificando il rustico litigioso nella categoria degli “edifici degni di
conservazione del tipo 1a).
-
Non si prelevano tasse né
spese.
-
Intimazione
a:
Municipio di __________
Consiglio di Stato, Bellinzona
Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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