AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1997.135
Data decisione, Autorità:
07.04.1998, TPT
Incarto n.
90.97.00135
Lugano
7 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 2 ottobre 1997 di
Comune di __________,
,
rappr. da: st. leg.
__________ -, __________ __________,
contro
la risoluzione __________) del Consiglio di Stato
che approva la revisione parziale del PR di __________ e il piano dei gradi
di sensibilità
viste le osservazioni 17
novembre 1997 del Consiglio di Stato,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. Il PR di __________
è stato approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 4 ottobre 1988. In
seguito è stato oggetto di alcune varianti approvate il 2 luglio 1991 e 16
luglio 1996.
Nella sua seduta del 18
dicembre 1995 il Consiglio comunale ha approvato la revisione parziale del PR,
che comporta numerose modifiche al piano delle zone, a quello del paesaggio, a
quello del traffico e delle aree AP/EP, come pure l’attribuzione dei gradi di
sensibilità al rumore su tutto il comprensorio comunale.
b. Con decisione 27
agosto 1997 il Consiglio di Stato ha approvato la revisione parziale del PR di
__________, apportandovi tuttavia alcune modifiche d’ufficio.
L’autorità governativa ha
in particolare deciso lo stralcio del “vincolo di inedificabilità” posto sui f.n.
,,,,__________e __________RFD a
garanzia della realizzazione della nuova strada di scorrimento e modificato il
testo dell’art. 42 NAPR, stabilendo nuovi parametri edificatori per le aree
AP/EP.
c. Contro questa
decisione, il Comune di __________ insorge in questa sede.
L’insorgente ravvisa nelle
decisioni prese dal Consiglio di Stato una grave violazione della sua autonomia
comunale in ambito pianificatorio. Ricorda in particolare che il vincolo di
inedificabilità previsto su alcuni fondi della zona industriale riveste un
preminente interesse pubblico, dal momento che si tratta di salvaguardare delle
porzioni di terreno utili per la realizzazione di una nuova strada di
circonvallazione del nucleo di __________o. Osserva inoltre che lo stesso non
compromette le capacità edificatorie dei fondi toccati, tant’è che i
proprietari non hanno nemmeno ricorso contro la decisione comunale.
Per quanto attiene alle
modifiche apportate all’art. 42 NAPR, il ricorrente fa valere che il disciplinamento
delle aree AP/EP tramite l’indice di edificabilità (IE) è nettamente più
vantaggioso e funzionale che non utilizzando l’indice di sfruttamento (IS)
delle zone adiacenti imposto dal Cantone. Chiede pertanto il ripristino del
testo originario dell’art. 42 NAPR, che prevedeva un IE massimo di 3 mc/mq.
d. Nella sua risposta il
Consiglio di Stato contesta le tesi ricorsuali e chiede il rigetto
dell’impugnativa.
Osserva infatti che il
vincolo di inedificabilità manca del necessario supporto di pubblico interesse,
dato che nel PR non figura l’indicazione della strada di scorrimento e del
tracciato prescelto. Si invita pertanto il Comune a predisporre una variante in
tal senso.
Quanto all’art. 42 NAPR,
ribadisce che l’applicazione del medesimo indice di edificabilità a strutture
EAP profondamente diverse quali, ad esempio, un asilo infantile e la casa per
anziani risulta poco opportuno. La soluzione scelta dal CdS, che fa riferimento
ai parametri edilizi delle zone circostanti, risulta invece più coerente.
e. In data 27 gennaio
1998 è stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti
si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al
dibattimento finale.
c
o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro 30
giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett.
c).
Ciò premesso, il ricorso,
intimato nel termine di 30 giorni di cui all’art. 38 LALPT, è tempestivo. La
legittimazione ricorsuale è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. a LALPT.
- Autonomia comunale -
potere cognitivo
Il ricorrente invoca la violazione dell'autonomia comunale e accusa il
Consiglio di Stato di aver ecceduto il proprio potere di apprezzamento.
Va premesso, in proposito, che il comune gode di autonomia in quelle materie
che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in
tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole
latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa
autonomia in materia di pianificazione del territorio (art. 1 LE 73, art. 24
LALPT; DTF inedita 21 novembre 1990 in re comune di __________). L’autonomia
non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale
deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel
Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il
Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere
cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure
dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare
l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune
interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: Le autorità incaricate di
compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il
Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere
tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato
non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale
non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve
al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono
adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei
dettami del Piano Direttore cantonale. Se l’autorità di approvazione esige dal
comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 1.
giugno 1995 in re Comune di Gandria, 116 Ia 226 seg. consid. 2a; Alfred Kuttler,
Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung,
in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. 55).
Quanto al Tribunale della pianificazione del territorio non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se, come nella fattispecie, col
ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR; cfr. DTF 23.6.1995
1P.135/1995 in re Fond. University of philosophy conc. PR Breganzona)..
Il ricorso è infatti
proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro
l’errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante
implicitamente da essa, l’apprezzamento giuridico erroneo di un fatto,
l’eccesso o l’abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di
procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti
per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
-
In concreto la
censura di violazione della propria autonomia sollevata dal Comune, poggia
sull'assunto che la regolamentazione delle zone di edifici e attrezzature di
interesse pubblico (EAP) contenuta nell'originario art. 42 NAPR e l’imposizione
di un vincolo di inedificabilità su alcuni fondi in zona industriali teso alla
realizzazione di una strada di circonvallazione, rispettino i principi fondamentali
della pianificazione del territorio, non siano palesemente inopportuni né
contrastino con interessi pianificatori superiori, ragion per cui l’opposizione
o le modifiche d’ufficio introdotte dal Consiglio di Stato non trovano
giustificazione.
In discussione è innanzitutto l'adeguatezza, proclamata dai ricorrenti ma
negata dal Consiglio di Stato, del solo indice di edificazione (IE) di
3,0 mc/mq per regolamentare indistintamente tutte le aree EAP previste
nell‘apposito piano. Si ricorda che nella decisione impugnata il Consiglio di
Stato ha sostituito questo parametro con quello dell'indice di sfruttamento (IS)
delle zone adiacenti.
-
Ricordiamo dapprima
il significato di IS e IE.
L'indice di sfruttamento (IS) è "il rapporto tra la superficie utile
lorda degli edifici e la superficie edificabile del fondo" (art. cpv.
1 LE).
L'indice di edificabilità (IE), detto anche di cubatura, indica "il
numero massimo di metri cubi vuoto per piano che si può costruire per ogni
metro quadrato di superficie edificabile" (Scolari, Commentario
LALPT-LE n. 112).
Come osserva il citato autore, l'IE, che è tra gli indici più usati in Italia,
"da noi viene a volte usato per determinare l'edificabilità delle zone
artigianali e industriali, specialmente per il fatto che l'indice di
sfruttamento (qui in senso generale, n.d.r.) non è condizionato dalla
variabilità dell'altezza dei piani degli edifici."
Il Consiglio di Stato non ha invece ritenuto adatto questo indice per la
regolamentazione delle aree EAP di __________, dal momento che l’applicazione
del medesimo IE a strutture pubbliche profondamente diverse quali, ad esempio
un asilo infantile o una casa per anziani, risulterebbe poco opportuna.
Dal canto suo il ricorrente invoca la necessità di instaurare nelle zone EAP
(in tutto una decina sparse nel territorio comunale) un regime per quanto
possibile flessibile, che consenta di adattare l’opera in caso di mutamento
delle circostanze intervenuto durante il periodo compreso tra l’approvazione
del piano e la sua realizzazione. Ora, l'imposizione di un IS in sostituzione all'IE
disattende questa esigenza, rendendo di fatti più difficile la progettazione
delle opere pubbliche e la valutazione del loro inserimento urbanistico nelle
aree a loro destinate.
-
La censura merita
un'attenta disanima.
Il TPT ha già avuto occasione di chinarsi più volte sul problematico rapporto
tra indice di edificabilità e indice di sfruttamento. In due casi recentemente
decisi, si trattava di convalidare o meno la regolamentazione per il tramite di
questi indici (o di uno solo) di zone miste industriali-artigianali-amministrative
nei comuni di __________ e __________ (____________________). In entrambi casi
l’intervento del Consiglio di Stato nella pianificazione comunale era dettato
dalla preoccupazione di limitare lo sfruttamento a fini commerciali-amministrativi
di queste zone, sfruttamento che l’applicazione del solo indice di
edificabilità avrebbe favorito oltre misura, con conseguenze rilevanti a
livello di dimensionamento del PR, di traffico indotto, di inquinamento fonico
e atmosferico e di concorrenza alla destinazione industriale.
Riassumendo per sommi capi
le decisioni del TPT, si è giunti alla conclusione che se il parametro dell’IE
è generalmente adatto alle esigenze dell’industria (che richiede locali
assai alti ed ha quindi un utilizzo poco intensivo della superficie), non
altrettanto si può dire per le attività amministrative o commerciali che
sfruttano invece intensivamente il suolo; in tali casi la sola
imposizione di un IE non dà garanzie sufficienti per l'uso parsimonioso del
suolo in vista di un insediamento ordinato, commisurato ai bisogni della
popolazione e dell'economia, soprattutto in comparti afflitti già ora dalla
congestione del traffico e da immissioni eccessive. Risultava quindi necessario
abbinare all’IE un IS adeguato, e, eventualmente, prendere altri provvedimenti
atti a frenare l’indiscriminato insediamento di attività commerciali o
amministrative (ad es. limitazione delle superfici dei centri commerciali o ancora
del numero dei posteggi, come previsto nella zona industriale di __________).
- Nel caso concreto il
problema si pone però sotto un aspetto diverso. L’I.E. proposto dal Comune
intende qui regolamentare la capacità edificatoria di aree EAP e non di zone
industriali o miste. Alcuni dei pericoli paventati dal CdS nei casi
precedentemente citati sono già esclusi dalla particolare destinazione delle
aree EAP. Non si vede ad esempio infatti quale influenza possa avere, per una
determinata opera pubblica, l’applicazione di un IE piuttosto che di un IS sul
dimensionamento del PR in termini di unità insediative o posti-lavoro o ancora
quali effetti possa avere sui flussi di traffico e le relative nocive
immissioni. Qualunque siano i parametri edificatori validi, un asilo sarà
sempre costruito in funzione del numero di bimbi che lo frequenteranno, una
casa per anziani in funzione degli ospiti previsti e una palestra si adatterà
alle esigenze delle locali società sportive.
6.1. L’art. 42 NAPR ,
modificato in sede di revisione parziale del PR e adottato dal CC di __________
nella seduta del 18.12.1995, recitava :
”Per quanto concerne le
norme edilizie il Municipio stabilirà le modalità d’intervento tenuto conto
delle caratteristiche particolari di ogni tipo di attrezzatura o edificio.
Le distanze da confine
sono stabilite a dipendenza di quelle valide nelle zone adiacenti, nell’intento
di salvaguardare un inserimento armonioso nel contesto urbanizzato.
Se l’altezza delle
costruzioni pubbliche è maggiore rispetto alle zone adiacenti, occorrerà
aumentare la distanza dai confini di ½ della distanza prescritta per la
rispettiva zona adiacente.
Ove prescrizioni
planovolumetriche non dispongono altrimenti valgono i seguenti parametri
edificatori :
H = libera I.E.
max = 3.0 mc/mq”,
Il Cantone, come detto, ha
sostituito l’I.E. massimo di 3.0 mc/mq con quello dell’I.S. valido nelle zone
adiacenti, lasciando tuttavia invariati gli altri parametri edificatori, ed in
particolare l’altezza degli edifici EAP, che rimane libera.
Questa modifica è tuttavia
di dubbia efficacia.
Il Comune ricorrente ha
giustamente rilevato che le costruzioni EAP, pur essendo sovente inserite in
quartieri residenziali, sono sostanzialmente (non fosse altro per la loro
destinazione) diverse dagli interventi dell’edilizia privata. Applicare loro un
parametro edilizio quale l’indice di sfruttamento valido per le adiacenti zone
residenziali sarebbe quindi assurdo; viene citato l’esempio di una casa per
anziani, che essendo situata in prossimità di una zona R2, si vedrebbe
costretta a rispettare un I.S. di 0,5 assolutamente inadeguato alle proprie
esigenze. Si sottolinea inoltre il fatto che, a differenza dell’edificazione
abitativa privata, le superfici destinata ai servizi e ai depositi, che nelle
opere EAP occupano uno spazio importante, vanno computati nell’I.S. Per la
determinazione di un I.S: corretto occorrerebbe quindi riferirsi già ad un
progetto di massima dell’opera.
Sono questi argomenti di
una certa importanza a favore del criterio dell’I.E., che ha il pregio di
essere di più semplice e immediata applicazione. In definitiva, la scelta
comunale, che ha adottato il criterio dell’indice di edificabilità per
regolamentare le sue aree EAP, appare oggettivamente sostenibile, coerente e
preferibile a quella imposta dal CdS.
6.2. Se la scelta di
prevedere un parametro che indichi la cubatura massima degli edifici nelle aree
EAP può, per i motivi indicati al paragrafo precedente, essere ritenuta valida,
la norma di cui all’art. 42 NAPR risulta però eccessivamente vaga e generica su
altri punti, non emendati dal CdS. Ci si riferisce in particolare alle
disposizioni concernenti le distanze da confine e l’altezza massima degli
edifici.
La regola secondo la quale
in caso di superamento dell’altezza prevista nella zona adiacente occorre
aumentare di ½ la distanza da confine è troppo riduttiva e potrebbe risultare
eccessivamente penalizzante per lo stesso ente pubblico. Non è dato infatti di
sapere se anche un superamento minimo della quota di riferimento (poniamo di
soli 10 o 20 cm) faccia immediatamente scattare quest’obbligo. All’opposto,
questa misura potrebbe rivelarsi insufficiente se nell’area preposta venisse
realizzato un edificio pubblico notevolmente più alto di quelli circostanti.
Peraltro, giustificati
dubbi solleva anche il fatto che l’art. 42 NAPR non preveda alcun limite
nell’altezza massima degli edifici; questa circostanza rende obbiettivamente
difficile per i proprietari delle zone adiacenti la valutazione del prevedibile
impatto delle strutture pubbliche sulle loro proprietà.
6.3. La conclusione di
questo breve “excursus” sull’art. 42 NAPR appare chiara; in sé non vi è nulla
di male se, come proposto dal Comune, l’edificazione delle aree EAP viene
regolamentata dall’indice di edificabilità piuttosto che dal più classico
strumento dell’indice di sfruttamento. La modifica d’ufficio operata dal
Consiglio di Stato non ha invece toccato quelli che sono i punti oggettivamente
deboli della norma impugnata, vale a dire le distanze da confine e le altezze
degli edifici. Sotto questo profilo l’art. 42 NAPR è decisamente carente e
necessita senz’altro dei correttivi.
Ora però, non tocca a
questo Tribunale sopperire alle mancanze rilevate nella disposizione, né ne
avrebbe il diritto considerato il suo limitato potere di esame. Questi punti
della norma non sono infatti in contestazione e non formano oggetto di ricorso.
In virtù del principio
dell’autonomia comunale in ambito pianificatorio, al TPT non rimane altra
soluzione che invitare il Comune a rielaborare e completare la norma tenendo
conto delle indicazioni contenute in questa decisione, valutando in particolare
l’opportunità di introdurre un’altezza massima degli edifici.
- Decisamente
contestato è anche lo stralcio del vincolo di inedificabilità posto sui parte
dei f.n. __________, __________, __________, __________, __________e
__________RFD. Rammentiamo che questo vincolo imponeva una fascia di
arretramento inedificabile su alcuni fondi siti in zona industriale per due
principali motivi. Da un lato si trattava di assicurare degli spazi liberi da
costruzioni in un area interessata dalla futura strada di circonvallazione del
nucleo di __________ e dall’altro di imporre un allineamento urbanistico dei
nuovi edifici su quelli già presenti.
7.1. Nel progetto
presentato dal Comune la strada di circonvallazione, prolungamento della strada
industriale esistente, prosegue in linea retta sino al riale __________ e, dopo
averlo scavalcato, risale sul lato opposto sino ad innestarsi con un ampia
curva nell’attuale strada cantonale in direzione di __________. In sede di
esame preliminare vari uffici cantonali (in particolare l’UPN e la Sez.
agricoltura) hanno però espresso delle perplessità sul tracciato, invitando
l’esecutivo comunale a voler considerare delle soluzioni alternative.
Tenuto conto di queste
rimostranze, il Comune di __________ ha pertanto rinunciato ad iscrivere nel PR
il tracciato della strada sottoforma di vincolo definitivo; non volendo
tuttavia che nel frattempo il sorgere di nuovi edifici rendesse troppo
difficile se non addirittura impossibile la progettazione dell’opera, ha
ritenuto di inscrivere a PR un vincolo di inedificabilità.
7.2. La necessità per il
Comune di __________ di dotarsi di una strada di circonvallazione è
incontestabile; il tracciato dell’attuale cantonale, che taglia praticamente in
due il nucleo del villaggio, è fonte di forti disagi per la popolazione
residente. Il previsto aumento del traffico sulla tratta __________ -__________
-__________ non farà altro che peggiorare la situazione. L’autorità cantonale
medesima non nega che vi sia un interesse pubblico alla realizzazione di tale
opera. A questo proposito si osserva che una strada di circonvallazione era già
contenuta nel PR 1988, con un tracciato più corto e diretto, che tuttavia non
può oggi più essere preso in considerazione perché verrebbe a lambire la zona
in cui è situata la casa per anziani del __________ __________.
La regolare procedura pianificatoria
esige in questi casi, è vero, l’iscrizione nel Piano del traffico della nuova
arteria a titolo di vincolo definitivo; tale soluzione era tuttavia
impraticabile al momento dell’approvazione del PR, viste soprattutto le
obiezioni al tracciato poste dai servizi dipartimentali.
Ora, l’iscrizione di una
fascia di inedificabilità in un simile contesto di incertezza e
indeterminazione (la strada passerà davvero li? è necessaria tutta questa
porzione di terreno?) non risulta giustificato da un reale interesse pubblico.
Se le intenzioni del Comune sono quelle di far si che, in attesa di un
approfondimento delle varie soluzioni progettuali, nella zona interessata non
sorgano ulteriori ostacoli (leggi costruzioni), lo strumento più adatto (oltre
che pianificatoriamente più sostenibile) sarebbe stato quello di istituire una
zona di pianificazione. Ci si potrebbe inoltre chiedere se a livello
espropriativo un vincolo di inedificabilità non rischia di generare già sin
d’ora delle onerose (per l’ente pubblico si intende) richieste di indennizzo da
parte di proprietari toccati.
Dal profilo
dell’adeguatezza la proposta del Comune di __________ appare pertanto
insostenibile, e bene ha fatto il Consiglio di Stato a non approvarla.
7.3. A sostegno del vincolo
il Comune ha tuttavia avanzato anche il perseguimento di importanti obbiettivi
di natura urbanistica . Per i fondi n. __________e __________RFD, i più toccati
dalla misura, si tratta in effetti di riproporre un allineamento dei futuri
edifici industriali su quelli già esistenti posti più a sud (cfr. planimetria
in atti). Analogo discorso vale per il f.n. __________, situato a nord del riale
__________ in prossimità del previsto innesto della strada di circonvallazione
nella cantonale : la presenza del bosco lungo il riale implica infatti già (in
caso di ricostruzione o nuova costruzione) una linea di arretramento ai 10 ml
dal limite, così come disposto dalle norme federali e cantonali in materia
forestale. In quest’area ora caratterizzata da un’edificazione eterogenea e
scomposta (ex-centro Quadri) si tratterebbe inoltre di predisporre un più
ordinato e razionale inserimento dei futuri corpi edificabili lungo una linea
parallela al riale e alla futura strada.
Se è questo lo scopo
principale perseguito dal vincolo, e così parrebbe, il vincolo adottato non è
allora quello adatto. Non si tratta infatti di rendere inedificabili queste
porzioni di fondo tramite delle linee di arretramento, quanto piuttosto di
stabilire delle vere e proprie linee di costruzione o di allineamento
di natura obbligatoria (cfr. Adelio Scolari, Commentario LE-LPT-LAC, n. 1027,
pag. 480). L’imposizione di un simile vincolo dovrebbe inoltre essere
accompagnato da una norma esplicita (nel presente caso non è ben chiaro se sia
prevista o meno) che preveda la possibilità di computare gli indici edificatori
sull’intero fondo, come è d’uso in casi analoghi.
7.4. Risulta chiaramente
dalle pregresse considerazioni che il discusso vincolo di inedificabilità non
risulta lo strumento pianificatorio adatto al conseguimento degli scopi
prefissi; giustamente il Consiglio di Stato ne ha decretato lo stralcio. Resta
beninteso riservata la facoltà per il Comune di __________ di proporre una
variante di PR per l’introduzione di un vincolo di allineamento o di linea di
costruzione obbligatoria.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara
e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente accolto
nel senso dei considerandi
§) di
conseguenza la risoluzione impugnata è annullata nella misura in cui fa
obbligo a Comune di modificare l’art. 42 NAPR come al dispositivo 3.5
della stessa;
-
Non si prelevano spese né
tasse di giudizio. Il Cantone verserà al Comune fr. 500.-- (cinquecento)
di ripetibili.
-
Intimazione: -
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, _________
- Sezione pianificazione urbanistica, ___________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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