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Numero d'incarto:
90.1997.7
Data decisione, Autorità:
21.07.1997, TPT
Incarto n.
90.97.00007
Lugano
21 luglio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 11 febbraio 1997 di
__________ __________ -__________,
__________,
rappr. da: avv. __________
__________, __________ __________,
contro
la risoluzione 23 dicembre 1996 del Consiglio di
Stato (n. __________) con la quale vengono approvate alcune varianti del PR
di __________
viste le osservazioni 1
aprile 1997 del Consiglio di Stato e 13 maggio 1997 del Comune di __________,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. __________
__________ -__________ é divenuta proprietaria in seguito ad un raggruppamento
terreni della part. n. __________RT di __________o, corrispondente in pratica
al precedente fondo n. __________RFP.
Il fondo si trova a ovest
del nucleo di __________, in posizione molto affossata; a lato, sul f.n.
__________RFP, sorge l’abitazione della ricorrente.
b. Nelle sue sedute del
3 luglio e 25 ottobre 1995 il Consiglio comunale di __________ ha adottato una
serie di varianti di PR relative al piano delle zone, al piano del paesaggio,
al piano del traffico e delle aree AP-EP, nonché il piano dei gradi di
sensibilità al rumore.
c. Con decisione 23
dicembre 1996 il Consiglio di Stato ha approvato le varianti al PR di
__________.
L’autorità governativa ha
tuttavia negato l’approvazione della zona residenziale estensiva R2 prevista a
ovest del nucleo sui fondi n. ,,__________,__________e
__________RFP, rinviando gli atti al comune affinché provvedesse a includere
detta zona in una piano particolareggiato o in un piano di quartiere atto a
salvaguardare il valore del vicino nucleo. Parimenti veniva negata
l’approvazione alla zona senza destinazione specifica (SDS) prevista sul f. n.
__________RFP, confinate a nord con la particella dell’insorgente..
d. __________ __________
-__________ é insorta contro la mancata approvazione di queste zone innanzi al
TPT. Sostiene infatti che l’edificazione della sua particella non nuocerebbe
minimamente all’immagine del nucleo di __________, situato in posizione
sopraelevata e discosta .
e. Nella sua risposta
al ricorso, il Consiglio di Stato afferma di non opporsi all’attribuzione dei
citati fondi alla zona residenziale R2, ribadendo tuttavia la necessità di
regolamentare la futura edificazione in base ad un PP o a un PQ.
f. In data 12 giugno
1997 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione
l’insorgente ha dichiarato di rinunciare alle contestazioni relative alla zona
SDS sul f.n. __________RFP (pto. 3.4.1.1. della risoluzione impugnata). Da
parte sua, il rappresentante del Consiglio di Stato, dopo aver preso atto della
morfologia dei luoghi, ha dichiarato di non opporsi a che la particella
dell’insorgente venga tolta dall’area soggetta a PP o PQ, mantenendo unicamente
la richiesta per i fondi n. __________e __________RFP (quelli situati a diretto
contatto con il nucleo).
c
o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro 30
giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett.
c).
Ciò premesso, il ricorso,
intimato nel termine di 30 giorni di cui all’art. 38 LALPT, é tempestivo. La
legittimazione ricorsuale è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT.
-
Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (art. 1 LE 73, art. 24 LALPT; DTF inedita 21 novembre 1990 in re
comune di __________). L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3
lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da
parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma
dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il
PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della
legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A
contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al
comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro
subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti.
Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere
tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato
non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale
non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve
al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal
comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 1.
giugno 1995 in re Comune di __________, 116 Ia 226 seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen
Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. 55)
-
Oggetto del
contendere é la mancata approvazione del Consiglio di Stato della variante di
PR che istituisce una zona residenziale R2 sul comparto a ovest del nucleo
formato dai f.n. ,,__________,__________e __________RFP
(questi numeri di fondo non corrispondono più agli attuali essendo nel
frattempo incorso il raggruppamento terreni). L’autorità governativa, pur non
opponendosi all’inserimento del comparto nel perimetro edificabile (si trattava
precedentemente di una “zona senza destinazione specifica”), ha deciso di
rinviare gli atti al Comune affinché provvedesse a regolamentare la sua futura
edificazione tramite un PP o un PQ, e questo in considerazione della
particolare conformazione del territorio che circonda il nucleo di __________.
Dalle risultanze del
sopralluogo é tuttavia emerso che la misura chiesta dal Consiglio di Stato era
eccessiva; il suo rappresentante ha infatti espressamente riconosciuto che per
la tutela del valore storico e paesaggistico del nucleo basta sottoporre a
regolamentazione particolare tramite un PQ (o un PP) unicamente le due particelle
a diretto confine con il nucleo, vale a dire le part. n. __________e
__________RFP. Le altre particelle del comparto (n. __________, __________ e
) non necessitano invece di restrizioni particolari, dal momento che
la loro posizione più discosta dal nucleo e il fatto di trovarsi ad una quota
nettamente inferiore, escludono già di per sé ogni inconveniente in caso di
loro edificazione; i parametri “normali” previsti per la zona estensiva R2 sono
quindi sufficienti. Questo vale a maggior ragione per la proprietà della sig.ra
__________ -: situata una decina di metri a valle della stradina
d’accesso alla villa __________ __________ (f.n. __________RFP), risulta
praticamente allo stesso livello della confinante abitazione dell’insorgente,
ed anche una sua eventuale edificazione non potrà interferire in nessun modo
sulla vista verso il nucleo.
- Alla luce delle
predette considerazioni, il ricorso deve essere accolto; la decisione 23
dicembre 1996 del Consiglio di Stato é modificata al pto. 3.4.2.1. nel senso
che i mapp. n. __________, __________e __________RFP vengono stralciati
dall’area soggetta a PQ o PP.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é accolto.
-
Non si prelevano tasse né
spese di giudizio. Il Cantone corrisponderà fr. 500.-- di ripetibili alla
ricorrente, assistita da un avvocato.
-
Intimazione: -
Avv. __________. __________, __________, per la ricorrente;
- Municipio di _______
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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