AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1998.103
Data decisione, Autorità:
06.12.1999, TPT
Incarto n.
90.1998.00103
90.1998.00104
Lugano
6 dicembre
1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Matea Pessina
statuendo sui ricorsi di
-
__________, __________,
2. __________ e __________ __________,
__________ __________,
3. __________ __________, __________
__________,
4. __________
fu __________ __________,
composta da: __________
-, __________ __________ -, __________
-__________
5. __________
, __________
tutti rappr.
da: avv. __________ __________ -, __________
contro
la risoluzione 1° aprile 1998 (n° ) del
Consiglio di Stato che approva la revisione del PR di __________ __________ e
il piano particolareggiato __________ (-__________);
viste le
osservazioni 20 luglio 1998 del Municipio di __________ __________ e 28 maggio
1999 del Consiglio di Stato;
letti ed
esaminati gli atti;
esperiti
i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto:
a. La
signora __________, i signori __________, __________, __________ e la __________
fu __________ __________ sono tutti proprietari a __________ __________ di
fondi situati in località __________ e attribuiti dal PR alla zona R2. In
particolare il fondo inedificato al mapp. n° __________RFD, di proprietà
__________, confina a ovest con un'area AP/EP che ospita un parco giochi, un
piccolo campo di calcio e, a nord per rapporto alla chiesa parrocchiale, il
cimitero.
b. Nelle
sedute del 25/26 marzo 1996 e 22 settembre 1997 il Legislativo di __________
__________ ha approvato la revisione del PR, rispettivamente il __________
-__________. Il nuovo piano delle zone prevede in particolare una
riorganizzazione ed un ampliamento delle aree AP/EP: secondo l'art. 38 lett. f
NAPR nell’area situata in località __________, denominata AP/EP6, troveranno
collocazione la scuola materna (1 sezione), la scuola elementare (2 sezioni),
una palestra-sala multiuso, il magazzino comunale, il cimitero e la protezione
civile con tutti i servizi annessi, gli spazi ricreativi correlati e i
posteggi. Per permettere la realizzazione delle strutture, l'area viene estesa
verso est, gravando per 1'050 mq il mapp. n° __________RFD. La revisione
prevede inoltre per la circostante zona R2 (ora ZE1) un incremento dei
parametri edilizi: l’altezza massima degli edifici viene portata da ml 6.80 a
ml 7.50 alla gronda, rispettivamente da ml 8.60 a ml 10.00 al colmo, mentre
l’indice di sfruttamento passa dallo 0.3 allo 0.4.
c. Avverso
tali modifiche, ritenute prive di interesse pubblico e lesive del principio
della proporzionalità, sono insorti davanti al Consiglio di Stato i ricorrenti
citati in ingresso, postulandone l’annullamento. Sottolineando anzitutto lo
scompenso provocato nel quartiere dall’aumento dei parametri edificatori
(equilibrio fra spazi verdi e abitazioni), essi contestano i contenuti della
zona AP/EP6 sia dal profilo finanziario che per rapporto alle previsioni di
sviluppo del Comune. L'ubicazione scelta per le varie strutture si paleserebbe
inoltre la meno idonea, perché priva di un accesso sufficiente e perché
incompatibile con il contesto residenziale del quartiere (aumento del rumore e
del traffico).
Il
Municipio ha chiesto la reiezione dei ricorsi.
d. Con ris. gov. 1° aprile 1998, n° , il Consiglio di
Stato ha approvato la revisione del PR e il __________ -, respingendo
i ricorsi in parola.
e. La
signora __________, i signori __________, __________, __________ nonché la
__________ fu __________ __________ insorgono ora davanti al TPT, riproponendo
le censure sollevate in prima sede e chiedendo l’esperimento di un sopralluogo.
Nelle
loro osservazioni il Consiglio di Stato e il Municipio di __________ __________
chiedono la reiezione del gravame.
f. In
data 25 agosto 1999 si è tenuta l’udienza e il sopralluogo in contraddittorio:
le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande,
rinunciando al dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o
in diritto
- La
competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG,
introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della
pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.
A norma
dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al
Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla
notificazione.
L’art. 38
LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per
gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è
stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
La
legittimazione attiva dei ricorrenti, già insorti in prima sede, per gli stessi
motivi, giusta l’art. 35 LALPT, è pacifica (art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT).
Presentati
nei termini di legge, e quindi tempestivi, i ricorsi sono ricevibili in ordine.
- Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto
cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte
alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine
decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia
in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e
riferimenti).
L’autonomia
non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale
deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. In
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può
però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non
poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al
contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal
comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116
Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der
neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part.
55).
Il TPT
non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità
(tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è
impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo
contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata
applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da
essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di
potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art.
38 cpv. 2 e 3 LALPT).
- Zona
AP/EP6
3.1 Nel merito i ricorrenti contestano anzitutto la sussistenza di un
qualsiasi interesse pubblico alla realizzazione delle strutture pubbliche
previste per zona AP/EP6.
A tal
proposito occorre anzitutto osservare come l’assegnazione di un fondo ad una
zona AP/EP comporti una restrizione importante della proprietà privata. Per
prassi costante del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico
della proprietà è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall’art.
22ter Cost. solo se si fonda su una base legale (che deve essere chiara ed
esplicita quando la limitazione è particolarmente grave, DTF 114 Ia 117 consid.
3), è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il
principio di proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale
istituto e dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF
115 Ia consid. 4, 114 Ia 249 consid. 5a, 114 Ia 337 consid. 2, 113 Ia 364
consid. 2).
Nella
fattispecie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale
istituto non si pone. I problemi espropriativi esulano invece dalle competenze
del TPT.
3.2 In merito al presupposto della base legale, del resto neppure
contestato dagli insorgenti, va rilevato che ai sensi dell’art. 26 LALPT il PR
si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di
norme di attuazione e di un programma di realizzazione. Le rappresentazioni
grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio, delle zone, del
traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano
indicativo dei servizi pubblici. Esse fissano, in particolare, i vincoli
speciali cui è assoggettata l’utilizzazione di taluni fondi, in particolare per
la protezione delle acque, la tutela del paesaggio, dei contenuti naturalistici
del paesaggio, degli edifici storico culturali o della vista panoramica (art.
28 cpv. 2 lett. h). Nelle rappresentazioni grafiche figurano pure i fondi
destinati a zone per i servizi e le attrezzature di interesse pubblico
di importanza comunale (art. 28 cpv. 2 lett. d). Da notare che la riserva di
questi spazi permette alle autorità incaricate di organizzare il proprio
territorio, di far fronte, tra l’altro, al compito pianificatorio di cui
all’art. 3 cpv. 4 LPT, che prevede espressamente l’obbligo di rendere
convenientemente accessibili alla popolazione attrezzature come scuole o centri
per il tempo libero. Il vincolo apposto sul fondo dispone quindi di una base
legale chiara ed esplicita.
3.3 Il
concetto di interesse pubblico è un concetto dinamico, che evolve in una con la
società riflettendone esigenze e aspirazioni (in questo senso DTF in ZBl 1976
pag. 362, cit. in Rhinow/Krähenmann, Schweiz. Verwaltungrechtsprechung n°. 57).
In linea generale è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei
cittadini o una sua parte significativa e che compete al potere pubblico
promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Si può dire che v'è interesse
pubblico ad un provvedimento di pianificazione del territorio quando la sua
adozione corrisponde ad un bisogno importante, chiaramente recepito dalla
collettività (cfr. G. Müller, Commentaire de la Const. féd. No. 34). Non
occorre invece che il bisogno sia immediato.
Per
quanto attiene specificatamente alle zone AP/EP occorre fare le seguenti
considerazioni d’ordine generale. E’ nella natura dei piani regolatori di tener
conto degli sviluppi prevedibili, non solo per le zone edificabili (art. 15
lett. b LPT; DTF 110 Ia 53 consid. 4a, 109 Ia 191 consid. 4) ma anche per ogni
altra fascia di utilizzazione delimitata da essi (DTF 109 Ia 267 consid. 4a).
Come la giurisprudenza federale ha ripetutamente precisato, l’interesse
pubblico può anche risiedere in bisogni futuri della collettività. Occorre però
che la pianificazione “indichi con la massima esattezza possibile il fine
perseguito e che la previsione formulata abbia una certa verosimiglianza di avverarsi”
(DTF 113 Ia 464; cfr. pure 114 Ia 339 seg. consid. 2d). Per prima cosa
dev’essere specificato con sufficiente chiarezza quale opera d’uso comune
dev’essere realizzata sul fondo vincolato; deve quindi essere reso plausibile
che la realizzazione di quell’opera, su quel preciso fondo risponde a un
bisogno della collettività prevalente sull’interesse del privato a liberamente
disporre della sua proprietà. Il bisogno dev’essere dunque sufficientemente
individuato e dimostrato: se si tratta, come in concreto, di un complesso di
opere la cui distribuzione spaziale non è già definita, devono tutte apparire
necessarie e apparire necessario far capo al fondo vincolato per realizzarle,
poco importa invece quale di esse vi trovi finalmente collocazione. Non è per
contro ammesso invocare un generico interesse pubblico al fine di dar corso ad
un indiscriminato accaparramento di terreni, per non meglio specificate e ancor
meno dimostrate esigenze future.
3.4 Per quanto attiene al caso concreto, occorre anzitutto rilevare
che dal profilo territoriale il Comune di __________ __________ non presenta
una struttura tipica di villaggio: l'insediamento è infatti caratterizzato da
cinque nuclei tradizionali ("di __________ ",
" del __________ ", "",
" di __________ " e "__________ di __________ ")
disseminati lungo la collina e da un'edificazione recente che ne completa il
tessuto. La frazione "__________ di __________a" può essere
considerata la più importante del Comune giacché vi sono ubicati i principali
edifici pubblici: la chiesa parrocchiale e la casa comunale che ospita, oltre
agli spazi riservati all'amministrazione, anche la scuola elementare. Il Comune
possiede inoltre un magazzino in località __________ e un deposito in località
__________ __________, mentre è privo degli spazi necessari per la protezione
civile. La scuola dell'infanzia fruisce del servizio del Comune di __________,
che mette pure a disposizione la palestra, mancando a __________ __________
un'adeguata struttura.
A
giustificazione dei contenuti previsti per l'area AP/EP6 e della necessità di
ampliarla facendo capo al fondo della signora __________, il Rapporto di
pianificazione adduce a p. 28: “Nel contesto di sviluppo del Comune si è
sottolineato l’intenzione di creare un polo comunale per ovviare alla
dispersione dell’insediamento, accentrandolo tra __________ di __________, con
attualmente il municipio, la scuola e la chiesa, e la zona di __________, dove
sono già localizzati il cimitero e alcune aree pubbliche (AP/EP4, EP5, AP/EP6).
A partire dalle votazioni comunali dell’aprile 1996, sarà costituito il
Consiglio comunale che richiederà ulteriori spazi amministrativi (...). La
struttura dell’attuale amministrazione (AP/EP4) non può soddisfare questa domanda
ed entro un breve lasso di tempo bisognerà ampliarla. Per i prossimi lustri è
stato calcolato un fabbisogno di due sezioni per la scuola elementare e di una
sezione per la scuola per l’infanzia. Inoltre con l’aumento del numero degli
allievi diventa impellente la necessità di costruire una palestra. L’obbligo di
realizzare una protezione civile permette di inserire nello stesso complesso
(AP/EP6) parte delle realizzazioni elencate sopra, alle quali si può
aggiungere, come completazione, la possibilità di trasformare la palestra in
sala multiuso (...) Inoltre la realizzazione degli edifici scolastici (a causa
dell'aumento del numero dei bambini) e delle altre infrastrutture comunali a
__________ (AP/EP6) richiedono un maggior fabbisogno di terreno e rendono
necessario vincolare un'ulteriore area da adibire a spazi ricreativi.
3.5 Va
rilevato a questo punto che salvo le considerazioni di cui sopra - pienamente
condivise dal Consiglio di Stato che ritiene pianificatoriamente corretta la
scelta di riunire le principali infrastrutture pubbliche in una zona centrale
del comprensorio estremamente disperso del Comune, in modo da garantire
un'accessibilità ottimale da tutte le frazioni -, il Rapporto di pianificazione
e gli atti che lo accompagnano sono totalmente privi dei dati concreti e dei
calcoli tecnici atti a giustificare il dimensionamento della zona AP/EP6 e, di
conseguenza, a dimostrare la necessità di invadere il fondo della signora
__________ per realizzare le previste strutture: manca la quantificazione del
fabbisogno attuale di spazi pubblici sia per rapporto alle strutture esistenti
che rispetto a quelle di cui il Comune è privo (asilo, palestra-sala multiuso e
protezione civile), come pure la quantificazione dello stesso fabbisogno per
rapporto alle previsioni demografiche e di sviluppo del Comune. Non esiste un
piano che calcoli gli spazi necessari per ogni singola struttura, preveda
l’ubicazione delle diverse opere e calcoli, anche in modo approssimativo,
l’area necessaria per ognuna di esse nonché gli spazi e le eventuali soluzioni
intermedie occorrenti. Unica indicazione circa l'entità delle opere previste è
quella relativa al loro costo: il Programma di realizzazione quantifica in fr.
3'300'000.-- (che si riducono a fr. 2'200'000.-- grazie ai sussidi) i costi
relativi alla realizzazione delle previste strutture, suddivisi in: fr.
1.000.000.-- per la realizzazione della protezione civile; fr. 600'000.-- per
la scuola elementare; fr. 900'000.-- per la palestra-sala multiuso; fr.
400'000.-- per la scuola dell'infanzia; fr. 200'000.-- per il magazzino
comunale e fr. 200'000.-- per la sistemazione degli accessi, i posteggi, il
parco e il campo gioco (cfr. Programma di realizzazione, allegato 1, p. 1,
seconda tappa degli investimenti). Tuttavia dal profilo pianificatorio anche
tali indicazioni si rivelano insufficienti, in quanto menzionate senza
ulteriori commenti e quindi sprovviste di una base di calcolo verificabile.
3.6 Alla
luce di tutte queste circostanze, la previsione di una superficie complessiva
di ca. 4'250 mq (attuali 3'200 mq + 1'050 mq del mapp. n° __________RFD) per la
zona AP/EP6 non appare come il risultato di un calcolo analitico ma il frutto
di una valutazione complessiva con un valore che si potrebbe definire
programmatico. E’ verosimilmente in quest’ottica che nella zona AP-EP6 è stata
incorporata parte del fondo della signora __________. Questo inserimento è
comprensibile se si esamina la planimetria della zona. Non può infatti non
colpire come l'attuale AP/EP, delimitata a nord e ad ovest dalla strada e
confinante a sud con un fondo edificato non lasci altra possibilità di
espansione. A prescindere da un giudizio sulla sua legittimità, questo modo di
procedere presuppone tuttavia che la realizzazione della varie strutture pubbliche
richieda effettivamente, nelle grandi linee, l’estensione spaziale prevista. In
casu, che la zona AP/EP6 debba effettivamente invadere il fondo della signora
__________. Come detto la risposta non può essere positiva. Non si vede in
effetti come si possa creare un’unica grande zona AP/EP, onnicomprensiva e
indifferenziata, in cui troveranno posto una sequela di strutture pubbliche,
senza precisarne né entità né ubicazione. La previsione è decisamente troppo
vaga e indeterminata. Il vincolo contestato non poggia quindi su una valida
base pianificatoria e non appare sorretto da un sufficiente interesse pubblico.
La risoluzione impugnata deve di conseguenza essere annullata nella misura in
cui approva il PR su questo punto, rimanendo naturalmente riservata la facoltà
del Comune di nuovamente istituirlo se ne saranno in futuro adempiuti i
necessari presupposti.
- Zona
RE1
4.1 Giusta
l'art. 14 LPT il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo, delimitando in
particolare le zone edificabili, agricole e protette, così come definite agli
art.li 15, 16, 17 LPT. Queste le zone prescritte dal diritto federale. I
Cantoni possono prevederne altre (art. 18 LPT).
Nel
Cantone Ticino l'art. 28 cpv. 2 lett. a LALPT dà facoltà al Comune di "precisare
la destinazione delle zone edificabili destinate all'abitazione e al lavoro. La
destinazione di queste zone può ulteriormente essere precisata e limitata;
segnatamente possono essere previste zone per residenze esclusivamente o
parzialmente primarie o secondarie, zone industriali o artigianali con adeguati
servizi. All'interno delle zone possono essere previsti ulteriori vincoli o
agevolazioni per particolari forme di utilizzazione quali quelle destinate al
turismo o allo svago". Il PR deve dunque in primo luogo suddividere il
territorio in zone; ad es. zone industriali, agricole, forestali, d'interesse
storico, ambientale-paesaggistico e residue; deve quindi stabilire i parametri
edificatori zona per zona, specificarne la destinazione, precisare gli usi
ammessi e se del caso in quale misura e a quali condizioni. Tutto ciò rientra
nella sfera di competenza del Comune. Come afferma __________ (Commentario alla
Costituzione federale, ad art. 22 quater n. 10), entro i limiti della loro
autonomia i Comuni "possono essere attivi in materia di legislazione e
creare loro stessi le basi per una restrizione della proprietà".
4.2 Come
già ricordato, l'art. 22 ter Cost. eleva la proprietà a diritto
costituzionalmente garantito, dando tuttavia facoltà a Confederazione e Cantoni
di limitarla, nella misura in cui la restrizione si fonda su una base legale
sufficiente, è giustificata da motivi d'interesse pubblico ed è proporzionata.
Nel caso
concreto l'art. 13 NAPR, disciplinante la zona edificabile 1 (ZE1) di
__________ __________, prevede:
a. E'
concessa l'edificazione di costruzioni a più appartamenti e l'inserimento di
contenuti commerciali e artigianali che non provochino immissioni moleste o
nocive nell'ambiente.
b. I
tetti dovranno essere a falde con pendenza tra il 35 e il 40 %, la copertura
dovrà essere in coppi o in tegole rosse o brune.
c. Indice
di sfruttamento: IS = 0.4
Altezza
max. alla gronda: = 7.50 ml
Altezza
max. al colmo: = 10.00 ml
d.
(omissis)
Il
contestato disposto, adottato dall'Assemblea comunale, ossia dall'organo
competente in materia comunale a norma di LOC, costituisce indubbiamente una
valida base legale delle restrizioni della proprietà lamentate in questa sede.
Rimane dunque da esaminare se nella fattispecie l'incremento dei parametri
edilizi previsto dalla norma sia sorretto da un eminente interesse pubblico e,
in caso di risposta affermativa, se la restrizione della proprietà è
proporzionata al fine perseguito.
4.3 I
ricorrenti sostengono, a torto, che l'aumento dei parametri edilizi non sarebbe
sorretto da un sufficiente interesse pubblico, poiché comporterebbe una
diminuzione del valore dei fondi situati nella zona e causerebbe uno scompenso
nell'equilibrio fra spazi verdi e abitazioni presente nel quartiere.
Per
quanto concerne l'aumento dell'indice di sfruttamento (i.s.) occorre ricordare
che, secondo l'art. 37 cpv. 1 LE, esso è il rapporto tra la superficie utile
degli edifici e la superficie edificabile del fondo (art. 37 cpv. 1 LE).
Riferito ai singoli fondi, cioè ai lotti di terreno effettivamente adibiti alla
costruzione, esso determina la densità fondiaria, mentre non possiede la
funzione specifica di fissare una ripartizione uniforme e precisa delle
costruzioni sui fondi, ripartizione che rientra invece nelle finalità delle
altre norme di polizia edilizia come distanze, altezze, indici di occupazione,
ecc.. L'i.s. varia a seconda dei tipi di zona: da 0.2 a 0.4 per zone di debole
densità, da 0.5 a 0.6 per zone di media densità e da 0.7 a 1.0 o più per zone a
forte densità (cfr. A. Scolari, Commentario, Bellinzona, 1997, ad art. 37 LE,
n° 1111 e 1115). Alla luce di questi dati, la modifica intrapresa dal Comune si
rivela pienamente sostenibile, da un lato perché il passaggio da un i.s. dello
0.3 ad un i.s. dello 0.4 non è atto a mutare il carattere di zona a debole
densità fondiaria di __________ e quindi a sconvolgere il rapporto fra spazi
verdi e abitazioni, e dall'altro perché anche l'incremento, contenuto, del
parametro relativo all'altezza massima degli edifici (ml. 0.70 alla gronda) non
minaccia di produrre uno sconvolgimento tipologico nel quartiere e di innescare
mutamenti tali da alterarne la fisionomia. Di conseguenza, nella misura in cui
la scelta del Comune si rivela compatibile con il postulato dell'art. 1 cpv. 2
lett. b LPT, che vuole che siano "creati e conservati insediamenti
accoglienti", essa merita piena condivisione da parte di questo
Tribunale. Tale scelta, finalizzata a garantire un uso parsimonioso del
territorio, evitandone un'occupazione poco razionale e dispersiva, si rivela
infatti perfettamente conforme al principio sancito all'art. 22 quater cpv. 1
Cost.
- Per
tutti questi motivi il ricorso viene dunque parzialmente accolto.
Le spese,
la tassa di giudizio nonché le ripetibili seguono la soccombenza. Il Comune,
che non è intervenuto a difesa di interessi patrimoniali ma nell'esercizio
delle sue funzioni, va tuttavia esente da spese e tassa di giudizio.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
-
I ricorsi
sono parzialmente accolti.
-
I
ricorrenti sono condannati al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese
nella misura di fr. 800.-- (ottocento), di cui fr. 200.-- a carico della signora
__________ e fr. 600.-- a carico degli altri ricorrenti in solido.
Il Comune
di __________ __________ rifonderà alla signora __________ fr. 300.--
(trecento) e agli altri ricorrenti complessivi fr. 800.-- (ottocento) a titolo
di ripetibili.
- Intimazione: -
avv. __________ __________ -__________, __________
- Municipio di ____________________
- Consiglio di Stato, _________
- Sezione pianificazione urbanistica, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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