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Numero d'incarto:
90.1998.47
Data decisione, Autorità:
09.12.1998, TPT
Incarto n.
90.98.00047
Lugano
9 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 19 febbraio 1998 di
- __________ __________, __________,
- __________ __________, __________,
1.,2. St.leg. __________
& __________, __________ __________,
contro
la risoluzione __________ gennaio 1998 del Consiglio
di Stato (n. __________) che ha approvato alcune varianti al PR di __________
visto
la risposta 27 aprile 1998 del Consiglio di Stato e le osservazioni
12 maggio 1998 del Comune di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. Il PR del Comune di
__________ è stato approvato dal Consiglio di Stato il 2 marzo 1993. Con
variante del 26 febbraio 1996 il Comune si propone di completare il piano
viario, introducendo un vincolo che prevede la realizzazione di un tratto di
marciapiede lungo la strada cantonale, in corrispondenza dei fondi n.
____________________ __________RF __________, di proprietà di __________
__________ e, rispettivamente, __________ __________.
b. Contro questa
variante i due citati proprietari sono insorti dinanzi al Consiglio di Stato.
Essi censurano in particolare la mancata proporzionalità del provvedimento,
tenuto conto dell’irreparabile lesione che il manufatto provocherà ai loro
fondi, già di esigue dimensioni, e del modestissimo traffico pedonale lungo la
tratta in oggetto. Oltre al deprezzamento delle loro proprietà, essi paventano
anche un'intollerabile diminuzione dello spazio a disposizione dei loro animali
(pollai del sig. __________, 2 cani della sig.ra __________). Fanno inoltre
notare come esista già oggi una comoda possibilità di transito pedonale
attraverso una scala che collega il marciapiede della cantonale al retrostante
vicolo pedonale f.n.m. __________, aggirando le loro proprietà (cfr.
planimetria in atti).
c. Con decisione 15
gennaio 1998 il Consiglio di Stato ha nondimeno approvato la variante di PR che
prevede la formazione di un marciapiede lungo i mapp. n. __________e
__________, respingendo le censure ricorsuali. Secondo l’autorità governativa
infatti le ragion di sicurezza stradale, e segnatamente quella dei pedoni,
impongono di realizzare quel di marciapiede, che risulta essere l’unico tratto
mancante lungo la cantonale all’interno del villaggio.
d. Dissentendo da tale
decisione __________ __________ e __________ __________ sono nuovamente insorti
presso il TPT, riconfermando in pratica le argomentazioni esposte in prima
istanza. In via principale essi postulano la rinuncia pura e semplice del
vincolo; in via subordinata chiedono una riduzione del calibro del marciapiede
a 70 centimetri (invece dei previsti 150 cm).
e. Nelle rispettive
osservazioni Comune di __________ e Consiglio di Stato postulano il rigetto del
ricorso, ribadendo l’indispensabilità del marciapiede per assicurare una certa
sicurezza al traffico pedonale attraverso il nucleo.
f. In data 29 ottobre
1998 è stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti
si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al
dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o
in diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata
dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto, la
legittimazione attiva dei ricorrenti, già insorti, per gli stessi motivi, in
prima sede, è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Inoltrato nel
termine di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può
però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non
poggi su alcun criterio oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al
contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal
comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, questi invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia
226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der
neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part.
55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Per prassi costante
del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è
compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost. solo
se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando
la limitazione è particolarmente grave, DTF 114 Ia 117 consid. 3), è
giustificata da un interesse pubblico sufficiente, rispetta il principio della
proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e dà
luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 351
consid. 3a e rinvii).
Nella fattispecie il
problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si
pone, mentre eventuali pretese espropriative esulano invece dalle competenze
giurisdizionali del TPT.
- A giusto titolo i
ricorrenti non contestano la legalità del previsto tratto di marciapiede.
Giusta l’art 3 cpv. 3 lett. a LPT, le autorità incaricate di compiti
pianificatori sono tenute a realizzare una rete viaria pubblica che permetta di
rendere sufficientemente accessibili i luoghi destinati all’abitazione e al
lavoro.
La legge cantonale di
applicazione alla legge federale sulla pianificazione del territorio stabilisce
del resto espressamente che il comune deve fissare nelle rappresentazioni
grafiche del piano regolatore la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di
trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento,
le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici (art 28 cpv. 2
lett. p LALPT).
Resta quindi da esaminare
l’esistenza nel caso concreto di un interesse pubblico e il rispetto del
principio della proporzionalità.
- Con il sopralluogo
si è potuto rilevare come nel tratto antistante le proprietà __________ e
__________ il marciapiede lungo la strada cantonale della Valle di __________
manchi totalmente. All’interno del villaggio di __________ il marciapiede lungo
la cantonale è presente quasi dappertutto, seppur la sua larghezza non
raggiunge a volte che 40 cm, ed è solo in corrispondenza delle sopracitate
proprietà che si interrompe. Questo fatto costituisce di certo un pericolo per
i pedoni, pur tenuto conto dell’asserita limitata frequentazione della strada.
La completazione del
tratto di marciapiede lungo la strada cantonale appare quindi inevitabile e
senz’altro auspicabile.
Questo Tribunale ritiene
quindi che non ci sono dubbi sull’esistenza di un interesse pubblico alla
prevista opera.
- Occorre ora
analizzare se la restrizione imposta alla proprietà del ricorrente è conforme
al principio della proporzionalità e più precisamente se il mezzo adottato nel
caso concreto é il meno incisivo e il più idoneo a conseguire lo scopo
d’interesse pubblico prefisso e quindi se sussiste un rapporto ragionevole tra
il risultato da raggiungere e le restrizioni della proprietà necessarie al suo
conseguimento (cfr. DTF 113 Ia 134).
Gli insorgenti lo negano :
essi sostengono infatti che il previsto marciapiede della larghezza di 1,5
metri apporterebbe alle loro proprietà danni irreparabili, senza che l’opera
sia giustificata da bisogni preponderanti. Perdipiù, esisterebbe nelle vicinanze
una valido tracciato pedonale alternativo.
La abitazioni dei
ricorrenti, come si è potuto constatare durante il sopralluogo, sono
effettivamente situata ad una breve distanza dal campo stradale; quella della
sig.ra __________ in particolare, presenta sul davanti un piccolo giardino
profondo circa 2,5 metri; sul fondo __________, quasi a diretto con la
cantonale, sorgono invece alcune gabbie per conigli, anatre e galline.
Ora, non vi è ombra di
dubbio che la formazione del previsto marciapiede comporterà dei notevoli
sacrifici ai proprietari; le loro proprietà verrebbero mutilate non poco e il
proseguimento dell’attività agricola (praticata a titolo accessorio) del sig.
__________ diventerebbe, per ammissione stessa del Comune, molto difficile se
non impossibile causa mancanza di spazio sufficiente.
Sull’altro piatto della
bilancia va però messo il preponderante interesse pubblico di offrire un
accesso pedonale sicuro alla parte centrale del nucleo a tutti gli utenti, ed
in particolare a coloro che usufruiscono del nuovo posteggio pubblico posto
all’entrata del paese. In questa zona del villaggio sono infatti situati i
principali servizi pubblici, quali il Municipio, la banca o ancora il negozio.
La soluzione indicata dai ricorrenti, di far passare il tracciato pedonale
lungo il vicolo retrostante le loro proprietà (fnm 162), che corre in pratica
parallelo alla cantonale, e poi su per la scala che costeggia il posteggio
della Cooperativa non è proponibile, posto che si tratterebbe di un passaggio su
sedime privato. Inoltre la presenza di scale renderebbe difficile tale
passaggio a persone anziane e/o handicappate.
Quanto al previsto calibro
del marciapiede (1,50 m), che i ricorrenti propongono di ridurre in via
subordinata a 70 cm, è essenzialmente dettato da ragioni di tecnica stradale,
che l'autorità comunale e dipartimentale sono meglio in grado di valutare. In
questi casi il tribunale fa prova in materia del dovuto riserbo, rispettando
l'ampio spazio discrezionale che compete alle autorità inferiori. Come
sottolineato in sede di sopralluogo, nella fase del progetto esecutivo sarà
senz’altro possibile (ed anzi, auspicabile, vista la particolare situazione dei
luoghi) considerare quelle soluzioni costruttive che riducano al minimo
indispensabile l’impatto dell’opera sulle proprietà dei ricorrenti. Ciò
premesso non emergono motivi per dubitare della ragionevolezza della soluzione
avversata.
Il pur importante
sacrificio che ne deriva ai ricorrenti non appare nel caso concreto di tale
entità da mettere in forse il rispetto del principio di proporzionalità.
- Tasse e spese di
giudizio seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla specie applicabili,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
Il ricorrenti sono
condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e delle spese per
complessivi fr. 400.-- (quattrocento).
-
Intimazione: -
Avv. __________ __________, __________, per i ricorrenti
- Municipio di _________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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