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Numero d'incarto:
90.1998.76
Data decisione, Autorità:
21.05.1999, TPT
Incarto n.
90.98.00076
Lugano
21 maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem
Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
statuendo
sul ricorso del __________ marzo 1998 di
- __________ __________. per lo __________ di
__________ a __________, __________,
- __________ __________ __________ della
__________, __________,
1.,2.
avv. __________. __________, __________ __________,
contro
la
risoluzione __________ febbraio 1998 (n° ) del Consiglio di Stato,
che approva la revisione totale del PR di __________ -;
viste le osservazioni 15
maggio 1998 del Municipio di __________ -__________ e 10 luglio 1998 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli
atti;
r i t e n u t o,
in fatto
a. Il __________
__________ per lo __________ di __________ a __________ (in seguito:
), formato dai Comuni di , __________ __________
/, , __________ e __________ -, è proprietario
dal 1950 del __________ di __________ situato nel Comune di __________
- in località __________ di __________.
b. Il 22 aprile 1996 il
Consiglio comunale di __________ -__________ ha approvato la revisione totale
del PR: considerati i seri problemi posti dall'infrastruttura all'edificabilità
di un ampio comparto posto a monte del nucleo di __________ di __________ e visto
il progetto pendente presso le Autorità cantonali concernente la messa fuori
esercizio dell'impianto e la ricerca di soluzioni alternative a livello
regionale, all'art. 18 cpv. 3 NAPR veniva decretata la chiusura del poligono
entro il 31.12.1999.
c. Avverso tale
disposizione sono insorti davanti al Consiglio di Stato, con atto separato ma
patrocinati dallo stesso legale, il Consorzio e la Società __________
__________ della , postulandone l’annullamento: lamentando in ordine
delle carenze procedurali (art. 4 LPT), essi censuravano nel merito una crassa
violazione delle competenze e dei principi sanciti dalla Legge federale
sull’esercito e l’amministrazione militare (LM) e dall’Ordinanza sul __________
__________ dal __________ (.), l’insostenibilità del provvedimento
alla luce dei risanamenti effettuati e delle facilitazioni accordabili in base
all’OIF, ed infine l’arbitrarietà della data di chiusura stabilita.
Il Municipio in sede di
risposta chiedeva la reiezione dei gravami.
d. Con ris. gov. 4
febbraio 1998 (n° 508) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione totale
del PR di __________ -__________, accogliendo nel merito i ricorsi: stralciata
la norma, il Comune veniva invitato a completare gli atti di PR con
l’inserimento dell’infrastruttura, tramite l’elaborazione di una variante.
e. Visto l'esito
favorevole del ricorso, il Consorzio e la Società __________ __________ della
__________ insorgono ora con atto congiunto davanti al TPT, lamentando la
mancata assegnazione da parte del Governo delle ripetibili.
f. Nelle sue
osservazioni il Municipio di __________ -__________ osteggia recisamente la
richiesta, opponendosi in generale all’assegnazione di ripetibili fra enti
pubblici e ritenendo in concreto fuori luogo l’indennizzo di un Consorzio di
cui fa parte.
Il Consiglio di Stato si
rimette invece al giudizio del Tribunale, sottolineando come l'evasione dei
gravami nell’ambito della procedura di approvazione dei PR possa venir
considerata come un momento partecipativo al processo pianificatorio e come il
suo ruolo quale autorità di ricorso non possa venir completamente equiparato a
quello di un organo giudiziario.
c o n s i d e r a t o
in diritto
- La competenza di
questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la
Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del
territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.
A norma dell’art. 38 LALPT
contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della
pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione. La
LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per
gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un
interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio
di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15 marzo 1995).
In concreto, la
legittimazione attiva del Consorzio e della Società Unione tiratori della
Fraccia, già insorti in prima sede, giusta l’art. 35 LALPT, è pacifica (art. 38
cpv. 4 lett. b) LALPT).
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
2.1 Tema centrale della
presente vertenza è alla questione a sapere se, in caso di soccombenza nell’ambito
di un ricorso presentato al Consiglio di Stato in materia pianificatoria, il
Comune soccombente possa venir condannato a rifondere alla parte vincente
un’indennità a titolo di ripetibili.
A tal proposito occorre
rilevare che, giusta l’art. 31 LPAmm concernente le spese ripetibili, il
Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo quali autorità di
ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla
controparte. Corollario dei principi di equità e di responsabilità per il danno
illecitamente cagionato a terzi, l’assegnazione di ripetibili persegue lo scopo
di evitare che un riserbo eccessivo nella concessione di indennità alla parte
vincente possa causare immeritati ed eccessivi aggravi a carico di chi,
giustificatamente, si è valso dei mezzi offerti dalla giustizia amministrativa.
Pertanto l’autorità amministrativa è tenuta a condannare la parte soccombente
al pagamento di un’indennità a titolo di ripetibili, la cui mancata
assegnazione configura una violazione del diritto (Borghi/Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano, 1997, ad art. 31, n° 1).
Secondo la giurisprudenza
in materia, “soccombente” è la parte o il soggetto del rapporto processuale che
ha avanzato in sede ricorsuale una domanda totalmente o parzialmente
illegittima oppure che ha, in tutto o in parte, ingiustamente resistito al
ricorso. Alla soccombenza è equiparata anche al cessazione della materia del
contendere per avere l’amministrazione annullato o modificato l’atto impugnato nel
senso richiesto dal ricorrente, in particolare in applicazione dell’art. 50
LPAmm (acquiescenza), come pure il ritiro del gravame, o comunque
l’assoggettamento espresso o implicito alla decisione impugnata, da parte
dell’insorgente (desistenza).
L’ente pubblico - in
quanto parte di un procedimento ricorsuale - può essere condannato al pagamento
di un’indennità alla parte vincente. Come nell’ambito del prelievo delle spese
di giudizio, anche nell’ambito dell’assegnazione delle ripetibili occorre
tuttavia debitamente considerare le particolarità della sua comparsa in causa:
infatti l’ente pubblico di solito non partecipa al procedimento amministrativo
alla stesso titolo delle altre parti, poiché di regola tale qualità gli deriva
dalla sua funzione di autorità decidente che ha esercitato nell’istanza
precedente.
In quest’ordine di idee,
la condanna dell’ente pubblico soccombente al pagamento di un’indennità alla
parte vincente si giustifica soltanto se lo stesso ha partecipato alla lite
quale unico antagonista della parte che ha avuto successo. In questi casi, il
fatto che l’ente pubblico sia comparso in causa quale autorità decidente e non
quale vera e propria controparte, non permette di esimerlo dall’obbligo di
risarcire la parte vincitrice alla quale si è a torto opposto. Diversa è invece
la situazione nei casi in cui l’ente pubblico ha partecipato al procedimento
ricorsuale assieme ad altre parti, rimanendo soccombente unitamente a
quest’ultime: in codesti casi, le particolarità della partecipazione dell’ente
pubblico possono essere messe in evidenza, addossando le ripetibili
esclusivamente alle parti che si sono battute al suo fianco senza successo
(RDAT 19/I-1993).
2.2 Nel caso concreto,
soccombente è il Comune di Tenero-Contra: il Consiglio di Stato ha infatti
accolto integralmente la richiesta dei ricorrenti, tendente ad ottenere
l’annullamento dell’art. 18 cpv. 3 NAPR, condividendo pienamente gli argomenti
contenuti nei ricorsi. Secondo il Governo infatti: “Dai rilevamenti
dell’Ufficio prevenzione rumori risulta che esso supera il valore limite
d’immissione, ma non il valore d’allarme , ed ha una correzione del livello K =
20.8 (1996). Non sono pertanto necessari provvedimenti d’isolamento acustico
su edifici esistenti e l’autorità esecutiva può accordare delle
facilitazioni in materia di risanamento” (cfr. p.to 4.3, p. 24, della
ris. gov. impugnata). Il Consiglio di Stato, facendo poi proprie le
osservazioni dell’Ufficio degli affari militari, osservava: “(...)
l’abbandono dell’attività del poligono di tiro di __________ -__________ potrà
avvenire unicamente al momento che il Comune potrà disporre di uno stand
sostitutivo, garantendo così i suoi obblighi derivanti dalla __________ e
__________.; il termine indicato del 31.12.1999 non sembra realistico
in quanto attualmente non vi sono soluzioni realizzabili entro tale data; in
particolare lo stand regionale per il __________ previsto a __________ (scheda
13.3 del piano direttore, dato acquisito) non potrà essere realizzato entro la
fine del 1999”.
Alla luce di queste
circostanze e della giurisprudenza sopra ricordata, il Comune di Tenero-Contra,
che ha partecipato alla lite quale unico antagonista delle parti che hanno
avuto successo, soggiace indubbiamente all’obbligo di corrispondere delle ripetibili
al Consorzio ed alla Società __________ __________ della __________, ai quali
si è a torto opposto. Non risultano in questo ambito di rilievo i motivi
addotti dal Comune per esimersi dall’obbligo di risarcire i ricorrenti: l’art.
31 LPAmm fa infatti dipendere, senza eccezioni, l’assegnazione delle ripetibili
dalla qualità di parte al procedimento (cfr. Borghi/Corti, op. cit., ad art.
15, n° 1), qualità che può pervenire, come in casu, anche a degli enti
pubblici. Sempre per questo motivo anche l’argomento secondo cui sarebbe
illogico condannare una parte a corrispondere delle ripetibili ad un ente di
cui è membro non merita di venir condivisa: tant’è vero che il Comune, in
qualità di membro del Consorzio, non si è astenuto dall’inoltrare ricorso
contro una disposizione del PR da lui stesso adottato.
Ma anche le riserve
avanzate dal Consiglio di Stato circa l’opportunità di assegnare ripetibili in
prima istanza non trovano valido aggancio nel sistema procedurale della LPAmm e
della LALPT. Infatti l’art. 35 cpv. 1 LALPT attribuisce al Consiglio di Stato
la competenza di evadere i ricorsi contro i contenuti del PR, e ciò
indipendentemente dal fatto che tale procedura possa anche venir considerata
come un momento partecipativo al processo pianificatorio. Inoltre secondo il
sistema della LPAmm, le norme generali di procedura (art.li 8-42 LPAmm), fra
cui quella relativa all’assegnazioni di ripetibili, valgono anche nell’ambito
dell’evasione dei ricorsi presentati al Consiglio di Stato, e ciò a prescindere
dal fatto che il suo ruolo presenti delle particolarità rispetto a quello di un
tribunale (cfr. sulla problematica: Borghi/Corti, op. cit., ad art. 55 LPAmm,
n° 1 ss.).
Per tutti questi motivi il
ricorso è dunque accolto e gli atti ritornati al Consiglio di Stato affinché si
pronunci sulle ripetibili da assegnare al Consorzio e alla Società __________
__________ della __________.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è accolto.
-
Non si prelevano spese né
tasse di giudizio.
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione: -
avv. __________. __________, __________
- Municipio di __________ -__________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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