AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1999.33
Data decisione, Autorità:
28.04.2000, TPT
Incarto n.
90.1999.00033
Lugano
28 aprile
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Matea Pessina
statuendo sul ricorso del 21 giugno 1999 di
__________ e
__________ __________, __________,
rappr. da: avv.
__________ __________, __________ __________,
contro
il decreto 29 marzo 1999 del Gran Consiglio, che
approva il piano generale della galleria di __________, strada principale
__________, __________ - __________
viste le
osservazioni 14 settembre 1999 dei Servizi generali del Dipartimento del
territorio e le osservazioni di stessa data del Municipio di __________;
letti ed
esaminati gli atti;
esperiti
i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto:
a. I
signori __________ sono comproprietari dei mapp. n° __________e __________RFD
di , posti direttamente a confine con la strada cantonale __________
/ - __________ __________. Vista l'impossibilità di realizzare
posteggi sulla loro proprietà, essi hanno locato un posto-auto nelle immediate
vicinanze (mapp. n° __________RFD), a cui accedono a piedi dalla cantonale,
passando per la rampa a gradoni situata sulla loro proprietà o per la
__________ __________, che costeggia il loro fondo ad est.
b. Con
decreto legislativo del 29 marzo 1999 il Gran Consiglio ha approvato il piano
generale (PG) per la costruzione della galleria di __________, strada
principale , __________ - __________ in territorio di __________ e
__________ __________ /.
Il progetto prevede la costruzione di una galleria bidirezionale lunga
__________m sulla strada cantonale , tra il portale sud della
galleria di circonvallazione di __________ e la zona chiamata __________
__________ in territorio di __________ __________ /. In particolare,
secondo il progetto, la sistemazione dell'area circostante il portale est,
ubicato a ca. 100 m dalla proprietà dei signori __________, comporterebbe
l'erezione di un muro di sostegno a monte della strada, lungo i mapp. n°
__________e __________RFD, con conseguente soppressione dei posteggi privati
esistenti. Il PG prevede quindi la realizzazione di sei posteggi, a
compensazione di quelli soppressi, e di una piazza di giro sul sedime
dell'attuale strada cantonale che, una volta completata la galleria, verrebbe
declassata a strada di servizio a fondo cieco. L'accesso da e per l'abitazione
dei signori __________ verrebbe assicurato da un percorso pedonale che, dai
nuovi posteggi, tramite una scala, proseguirebbe lungo il muro di sostegno per
poi congiungersi con la __________ __________, oppure dal nuovo soprapassaggio
previsto all'altezza della __________ e dell'attuale passaggio pedonale, che
verrà eliminato.
Il PG è stato pubblicato presso le cancellerie dei due comuni dal 21 maggio al
20 giugno 1999.
c. Durante
il periodo di pubblicazione i coniugi __________ sono insorti davanti al TPT,
postulando la completazione del PG tramite la previsione di un
lift-montacarichi in prossimità dei posteggi, che permetta alle persone
invalide di raggiungere il percorso pedonale a monte della strada, e che valga
quale parziale risarcimento per gli inconvenienti causati dalla realizzazione
della galleria. Essi chiedono inoltre la copertura dei posteggi e
l'assegnazione di un posto-auto a loro uso esclusivo.
Osservando
come il PG già contempli la copertura dei posteggi, il Comune di __________ e
il Dipartimento hanno chiesto in sede di risposta la reiezione del gravame.
d. In
data 3 novembre 1999 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, durante la quale
le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande. Su loro
richiesta, la procedura veniva sospesa fino al 31 gennaio 2000 per permettere
di comporre bonalmente la lite.
Comunicando
che le trattative erano fallite, in data 20 febbraio 2000 i ricorrenti
chiedevano la riattivazione della procedura.
c o n s i d e r a t o,
in diritto:
- A
norma dell’art. 13 della Legge cantonale sulle strade (LStr) l'adozione dei
piani generali delle strade segue la procedura dei piani cantonali di
utilizzazione (PUC). Questa, retta dagli art.li 46 ss. LALPT, prevede che i
piani vengono dapprima adottati dal Consiglio di Stato e poi trasmessi al Gran
Consiglio per approvazione (art. 47 LALPT). Una volta approvato, il piano è
soggetto a pubblicazione presso le cancellerie dei comuni interessati per un
periodo di 30 giorni (art. 48 cpv. 2 LALPT) nonché sul Foglio ufficiale (cpv.
3).
Contro
la decisione del Gran Consiglio è
dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio entro quindici
giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione (art. 49 cpv. 1).
Il
ricorso è proponibile contro la violazione del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere d'apprezzamento (49 cpv. 2 lett. a), l’accertamento inesatto
o incompleto di fatti rilevanti (lett. b) o l’inadeguatezza del provvedimento
pianificatorio (lett. c).
Sono legittimati a ricorrere i comuni interessati
(art. 49 cpv. 3 lett. a), ogni cittadino attivo nei comuni interessati (lett.
b) od ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione
(lett. c).
Nella
fattispecie la legittimazione attiva dei signori __________ è data ai sensi
dell'art. 49 cpv. 3 lett. a) LALPT. Il ricorso, inoltrato tempestivamente, è
ricevibile in ordine.
Da
rilevare inoltre che nell'ambito della procedura di ricorso contro i piani di
utilizzazione cantonali, ai quali per espresso rimando della LStr. sono
assimilati i piani generali delle strade, il TPT fruisce di un potere cognitivo
sensibilmente più esteso rispetto a quello di cui gode nella procedura di
ricorso contro i PR. Contrariamente all'art. 38 LALPT, l'art. 49 cpv. 2 lett.
c) LALPT ha infatti riservato al TPT la competenza di verificare anche "l'adeguatezza
del provvedimento pianificatorio" adottato dal parlamento cantonale.
Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità
delle scelte pianificatorie effettuate dal Cantone.
- Entrando
nel merito della vertenza, occorre ricordare che, secondo l’art. 11 LStr, i
piani generali, “concretano gli indirizzi della pianificazione
cantonale dei trasporti”. Essi “indicano in particolare: il tracciato
delle strade, con le opere principali, comprese quelle di protezione esterna,
gli allacciamenti e, se del caso, gli accessi ai fondi; le linee di
arretramento o di allineamento delle costruzioni; le attrezzature d’importanza
cantonale o regionale destinate al traffico veicolare, quali posteggi, aree di
servizio, centro di manutenzione e di polizia, posti doganali e centri per il
traffico pesante”.
I progetti definitivi,
giusta l’art. 19 LStr, “precisano i particolari tecnici dell’opera, quali l’assetto,
lo sviluppo planimetrico e altimetrico, gli impianti accessori e la protezione
esterna; essi indicano inoltre le linee di arretramento o di allineamento”.
Mentre a norma dell’art.
13 LStr i PG seguono la procedura prevista per i piani di utilizzazione
cantonali (PUC), l’art. 22 LStr, dispone che “per la procedura di
approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione è applicabile la legge
di espropriazione”. Con l’avvertenza, fondamentale, che “non sono
ammesse opposizioni su oggetti già decisi con l’approvazione dei piani
generali, e in particolare sul principio dell’espropriazione” (art. 22 cpv.
2 LStr).
Il Tribunale di
espropriazione decide in via definitiva le domande intese ad ottenere modifiche
dei progetti definitivi ed approva gli stessi, al più tardi contestualmente
alla decisione di immissione in possesso (art. 22 cpv. 3 LStr). Risulta da
questa ripartizione funzionale e procedurale il ruolo chiaramente preponderante
del PG nella definizione dell’opera e nella decisione di realizzarla.
Nella seconda fase possono
essere oggetto di contestazione, da dirimersi dal Tribunale espropriativo solo
modifiche del progetto definitivo che non comportino modifiche del PG.
- In
concreto, con il gravame in oggetto, i signori __________ non contestano
l'interesse pubblico e l'opportunità degli interventi e delle opere contemplate
dal PG della galleria di __________. Essi si limitano a postulare una
completazione del progetto tramite la realizzazione di un lift-montacarichi e
di una copertura ai posteggi previsti in prossimità della piazza di giro,
nonché l'assegnazione di un posto-auto a loro uso esclusivo.
A tal
proposito occorre anzitutto osservare che, nella misura in cui il PG già
prevede la copertura dei posteggi, a causa del pericolo di stacco di materiale
dalle pareti rocciose soprastanti, la richiesta relativa si rivela priva
d'oggetto e va quindi respinta.
Per
quanto concerne invece l'attribuzione dei singoli posti-auto previsti dal PG,
si osserva come la questione, volta a definire le modalità concrete
d'assegnazione e di utilizzazione dei posteggi, esuli palesemente da questa
procedura e dalle competenze di questo Tribunale. La richiesta andrà semmai
sottoposta all'autorità competente nell'ambito della procedura di progetto definitivo
e di espropriazione, che, come esposto ai considerandi che precedono, occorrerà
seguire in una seconda fase per realizzare la galleria.
4.1 Rimane
quindi da esaminare la fondatezza dell'ulteriore domanda, volta ad ottenere la
realizzazione di un lift-montacarichi in prossimità della piazza di giro e dei
nuovi posteggi. A sostegno della loro richiesta, i ricorrenti richiamano l'art.
30 LE, secondo cui nella costruzione
di edifici e impianti pubblici o privati accessibili al pubblico, come pure
negli ampliamenti o trasformazioni di una certa importanza, dev’essere tenuto
conto dei bisogni degli invalidi motulesi, in quanto non insorgano costi
sproporzionati o altri notevoli inconvenienti. La realizzazione del manufatto
andrebbe inoltre considerata come un parziale
risarcimento per gli inconvenienti loro causati dall'esecuzione della galleria.
Orbene tali tesi non meritano di venir seguite. Anzitutto, per quanto concerne
i bisogni delle persone invalide, l'esecuzione del lift-montacarichi non migliorerebbe
di fatto la situazione: infatti, ipotizzando la messa in esercizio di un tale
manufatto, raggiunto il sentiero pedonale previsto a monte della cantonale e
percorsi i primi cento metri, il passaggio risulterebbe poi ostruito dalla
presenza della __________ __________, che conta almeno 50 gradini su diverse
rampe. Sotto questo profilo la postulata completazione del progetto si rivela
quindi sprovvista di qualsiasi interesse pubblico.
4.2 In
merito agli inconvenienti causati ai ricorrenti dalla realizzazione della
galleria di __________, occorre rilevare che attualmente l'accesso al posteggio
locato dai signori __________ al mapp. n° __________RFD avviene come segue:
° i
ricorrenti possono accedervi direttamente se provengono da __________, e
° immettersi
direttamente sulla strada cantonale se diretti a __________;
° se
dal posteggio i ricorrenti intendono andare ad __________, vista la presenza di
una linea di sicurezza, essi sono obbligati a dirigersi verso __________ per
poi invertire dopo circa 800 m a __________ il senso di marcia;
° se
provengono da __________, sempre a causa della presenza della linea di
sicurezza, i ricorrenti per raggiungere il posteggio devono proseguire fino ad
__________, invertire il senso di marcia alla rotonda di __________ __________
e ritornare in direzione di __________.
4.3 Con
la realizzazione della galleria (cfr. PG, piano n° 405.715 G/006a, 1:2000 e
Relazione tecnica, p. 6 ss.), l'accesso ai nuovi posteggi avverrà in base alle
seguenti modalità:
° per
chi proviene da __________ esso risulterà sensibilmente migliorato, poiché a
partire dal portale ovest i posteggi potranno venir raggiunti direttamente
dalla vecchia strada cantonale, declassata a strada di servizio a fondo cieco
(senza accesso veicolare per __________ al portale est);
° per
chi dal nuovo posteggio vorrà dirigersi verso __________, la soluzione prevista
dal PG non apporterà sensibili modifiche rispetto alla situazione attuale: i
ricorrenti potranno imboccare la vecchia cantonale in direzione di __________
per poi immettersi a __________ sulla strada della collina oppure proseguire
fino al portale ovest della nuova galleria per poi percorrerla in direzione di
__________;
° il
PG prolunga invece di ca. 1.5 km il percorso per chi proviene da __________:
rispetto alla situazione attuale, l'accesso al posteggio non sarà più diretto
ma dovrà avvenire dalla strada della collina per poi proseguire, giunti a
__________, per 800 m sulla vecchia cantonale in direzione __________;
° infine
chi dal posteggio intende recarsi a __________ sarà costretto all'altezza del
portale ovest a percorrere la galleria di __________ (raccordi al portale ovest
solo da __________ per __________ e da __________ per __________) e quella di
__________, invertire il senso di marcia alla rotonda di __________ __________
e ripercorrere lo stesso tragitto in senso inverso, con un prolungamento
complessivo del percorso di ca. 7 km, oppure, raggiunta a __________ la strada
della collina, dirigersi verso __________ per poi invertire il senso di marcia
alla rotonda di __________ __________, con un prolungamento complessivo del
percorso di ca. 6 km.
Da notare
a proposito che l'impostazione contemplata in origine dal PG, che prevedeva uno
svincolo completo al portale ovest della galleria mediante l'esecuzione di un
cavalcavia che permetteva il collegamento fra la vecchia cantonale e la
__________ nelle due direzioni, è stata abbandonata in seguito ai preavvisi
negativi degli Uffici federali per motivi d'ordine paesaggistico e di sicurezza
dell'impianto.
4.4 Alla
luce di queste circostanze e pur comprendendo il sacrificio richiesto ai
ricorrenti, appare evidente che nell'ambito della ponderazione degli interessi
che l'art. 3 cpv. 1 OPT prescrive alle autorità che "dispongono di
margine d'azione nell'adempimento e coordinamento dei compiti d'incidenza
territoriale", l'interesse pubblico all'esecuzione dell'opera,
interesse peraltro non contestato dai ricorrenti, risulti preponderante e
prevalga su quello a veder immutate le modalità d'accesso al posteggio locato
al mapp. n° __________RFD. La realizzazione della galleria di __________ si è
infatti resa necessaria per importanti motivi legati alla sicurezza del
traffico, ed in particolare per eliminare i pericoli di caduta massi e di
franamenti, che minacciano la strada esistente, e per migliorarne la fluidità.
La Relazione tecnica, p. 1, adduce a proposito: "attualmente Via
__________ è tortuosa e stretta. L'incrocio di veicoli pesanti, torpedoni,
ecc., è difficoltoso (…). Il fondo stradale è irregolare, deformato e con molti
rappezzi. Inoltre la presenza di numerosi accessi a proprietà private
ostacolano ulteriormente il traffico. Dal pendio a monte della strada si sono
registrate in passato cadute di massi che hanno richiesto lavori di
consolidamento notevoli (…). Il pericolo per l'intenso traffico della litoranea
è perciò tuttora presente (…)". Meritano quindi piena condivisione le
osservazioni espresse al proposito dal Dipartimento, senza dimenticare che, dal
profilo della sicurezza, gli stessi signori __________ beneficeranno dei grossi
vantaggi apportati dall'esecuzione dell'opera. Per tutti questi motivi il
ricorso viene quindi respinto.
Le spese,
la tassa di giudizio nonché le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
I
ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle spese e tasse di
giudizio per complessivi fr. 700.-- (settecento).
Non
vengono assegnate ripetibili.
- Intimazione: -
avv. __________ __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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