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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2001.118
Data decisione, Autorità:
10.07.2002, TPT
Incarto n.
90.2001.00118
Lugano
10 luglio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Werner Walser
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17/18 dicembre 2001 di
__________ __________, __________,
contro
la decisione 13 novembre 2001 (n. __________) con
cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con risoluzione 13 novembre 2001 il Consiglio di Stato ha
approvato il piano regolatore del comune di __________;
che, ravvisando un'erronea riproduzione nel piano del paesaggio del
prato secco di importanza cantonale e locale oggetto __________, il Governo ha
disposto in quella sede una modifica d'ufficio del piano regolatore intesa ad
un esatto inserimento nel documento del menzionato oggetto (cfr. decisione di
approvazione, cifra 3.4.3. lett. b in fine; 6.12; allegato 18);
che con ricorso 17/18 dicembre 2001 __________ __________,
proprietario del mapp. __________ di __________, interessato dal provvedimento,
è insorto contro la menzionata risoluzione innanzi a questo Tribunale,
chiedendo il suo annullamento;
che l'insorgente contesta l'imposizione del prato secco sulla sua
proprietà: dal momento che quest'ultima è interessata dall'ampliamento della
zona edificabile in località __________, per il quale il Governo ha sospeso
l'approvazione, l'imposizione d'ufficio del prato secco condiziona la
successiva decisione che l'autorità sarà chiamata ad emettere su questo
oggetto, precludendo segnatamente la possibilità di compiutamente ponderare gli
interessi in gioco;
che la divisione della pianificazione territoriale ed il municipio
di Arogno hanno postulato l'accoglimento dell'impugnativa;
considerato, in
diritto
che
la competenza del Tribunale è data, il ricorso tempestivo e la legittimazione
dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 1 e 4 lett. c LALPT);
che
l'autorità inferiore può, sino all'insinuazione della risposta, modificare la
propria decisione nel senso delle domande del ricorrente; essa emana - a tal
fine - una nuova decisione (art. 50 cpv. 1 e 2 PAmm); l'autorità di ricorso
esamina indi il ricorso solo nella misura in cui non sia divenuto privo di
oggetto (art. 50 cpv. 3 PAmm);
che, in concreto, il Consiglio di Stato non ha modificato la risoluzione
impugnata, per cui un giudizio del Tribunale appare necessario;
che, come ammette la stessa divisione della pianificazione territoriale
nelle osservazioni al ricorso, la modifica d'ufficio del limite del prato secco
oggetto __________ appare prematura e non poteva, pertanto, essere imposta, per
lo meno a questo stadio della procedura:
che, pertanto, il suo annullamento, da parte del Tribunale, appare
imprescindibile onde permettere al Governo di pronunciarsi sull'ampliamento
della zona edificabile in località __________ ponderando adeguatamente tutti
gli interessi coinvolti: dev'essere invece evitato che la determinazione,
preventiva ed isolata, dell'avversato prato secco possa condizionare la
decisione relativa alla pianificazione del comparto (cfr. circa la necessità,
in generale, di procedere ad una ponderazione degli interessi per la definizione
delle varie zone, Moor, Commentario LPT, art. 14 n. 73; art. 15 n. 25 segg.;
art. 17 n. 5 segg.; per quanto concerne più particolarmente, come in concreto,
la protezione dei prati secchi di importanza cantonale o locale,
ovvero dei biotopi giusta l'art. 18 cpv. 1 e 1bis LPN, Moor, op.
cit., art. 17 n. 71 seg. e 109; per il conflitto tra la protezione di un
biotopo di tale importanza e la zona edificabile Maurer, Commentario LPN, art.
18b, n. 25 seg.);
che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere accolto;
che, dato l'esito, il Tribunale prescinde dal prelievo di una tassa
di giustizia (art. 28 PAmm);
visti gli art. 14, 15, 17 LPT, 37, 38 LALPT; 3, 18,
28, 50 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione 13 novembre 2001
(n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore
di __________ è annullata nella misura in cui dispone una modifica d'ufficio
volta all'esatto inserimento del prato secco oggetto 3313 nel piano del paesaggio.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Municipio di __________, __________
Consiglio di Stato, Residenza Governativa, __________,
Divisione della pianificazione territoriale, __________ __________. __________
__________, __________
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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