AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2002.109
Data decisione, Autorità:
19.08.2002, TPT
Incarto n.
90.2002.00109
Lugano
19 agosto
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Werner Walser
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2002 di
__________ __________, __________,
contro
la risoluzione 30 gennaio 2002 (n. __________) del
Consiglio di Stato, che:
a) dichiara irricevibile l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la decisione 22 dicembre 2000 con cui il Dipartimento
del territorio ha approvato una variante di poco del piano del traffico di
__________;
b) stralcia dai ruoli l'impugnativa presentata dallo
stesso insorgente contro la barriera posata dal municipio di __________ su
via __________ __________;
viste le risposte:
- 22 febbraio 2002 della sezione dell'esercizio e manutenzione del
dipartimento del
territorio;
-
25 febbraio 2002 del municipio di __________;
-
5 marzo 2002 del Consiglio di __________;
-
21 marzo 2002 del municipio di __________;
preso atto della replica 24 aprile 2002 del ricorrente e delle
dupliche:
-
30 aprile 2002 del Consiglio di Stato;
-
8 maggio 2002 del municipio di __________;
-
15 maggio 2002 del municipio di __________;
-
31 maggio 2002 della Sezione dell'esercizio e manutenzione del
Dipartimento del
territorio;
visto
la sentenza 20 giugno 2002 del Tribunale cantonale amministrativo
che, rilevata la propria incompetenza ratione materiae, dichiara irricevibile
il ricorso nella misura in cui contesta la modifica di poco conto relativa al
piano viario del comune di __________, approvata dal Dipartimento del
territorio il 22 dicembre 2000 e pubblicata agli albi comunali dal 15 gennaio al
13 febbraio 2001 e trasmette gli atti a questo Tribunale a norma dell'art. 4
PAmm, respingendo, per il rimanente, il ricorso;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto,
in fatto:
A. Via
__________ __________ è una strada comunale, che da __________ conduce a
__________, passando per la località di __________. Secondo il piano del
traffico del comune di __________, in vigore sino alla fine del 2000, la strada
era classificata come strada collettrice C3.
B. Il
15 novembre 2000 il municipio di __________ ha deciso di declassare via alla
_________ a strada agricola, sottoponendo gli atti di una variante di poco
conto al dipartimento del territorio, che l'ha approvata il 22 dicembre 2000.
In seguito, questa variante è stata pubblicata all'albo comunale di __________
dal 15 gennaio al 13 febbraio 2001. L'avviso di pubblicazione avvertiva che
contro la stessa era dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla
scadenza di pubblicazione. Non essendo stata impugnata, la modifica
pianificatoria è entrata in vigore il 1° marzo 2001.
C. All'inizio
del mese di novembre 2001 il municipio di __________ ha chiuso al traffico via
__________ __________, posando una barriera all'altezza del confine con
__________. Il 9 novembre 2001 __________ __________ è insorto davanti al
Consiglio di Stato contro la posa della barriera e contro la modifica del piano
viario, contestando in particolare quest'ultima dal profilo della procedura
applicata.
D. Con
decisione 30 gennaio 2002 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa,
dichiarandola irricevibile nella misura in cui era rivolta contro la decisione
22 dicembre 2000 del dipartimento del territorio. Il ricorrente avrebbe dovuto
difatti impugnare tempestivamente la variante di poco conto adottata dal
municipio e pubblicata all'albo comunale. Nella misura in cui era rivolto
contro lo sbarramento, il Governo ha stralciato il ricorso dai ruoli, siccome
privo d'oggetto, poiché la barriera era stata nel frattempo rimossa.
E. Contro
questa decisione governativa __________ __________ è insorto il 18 febbraio
2002 davanti al Tribunale cantonale amministrativo
cui
ha domandato di annullarla e di dichiarare nulla tanto la risoluzione 15
novembre 2000 con cui il municipio di __________ aveva disposto la modifica di
poco conto del piano regolatore quanto la risoluzione 13 marzo 2000 del
municipio di __________ di accordo alla chiusura del traffico veicolare lungo
via alla __________. Nella misura in cui avversava la variante di poco conto
modificante il piano del traffico del comune di __________ il ricorso è stato
dichiarato irricevibile dal Tribunale cantonale amministrativo e gli atti
trasmessi a questo Tribunale per competenza.
considerato, in
diritto:
-
La
competenza del Tribunale è data nella misura in cui il ricorso è rivolto contro
la variante del piano regolatore disposta dal municipio di Vezia ed approvata
dal dipartimento del territorio (art. 38 cpv. 1 LALPT), il ricorso, in questa
sede, è inoltre tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione del ricorrente
certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT).
-
2.1.
Il municipio allestisce gli atti per le modifiche di poco conto del piano
regolatore e, previa approvazione del dipartimento, pubblica gli stessi per un
periodo di 30 giorni (art. 15 cpv. 1 prima frase RLALPT). Contro le modifiche
di poco conto è dato ricorso al Consiglio di Stato conformemente all'articolo
35 LALPT (art. 15 cpv. 2 prima frase RALPT), che fissa un termine di 15 giorni
dalla scadenza della pubblicazione. In concreto, la pubblicazione della
modifica di poco conto interessante il piano viario del comune di __________ è
stata pubblicata, come già anticipato in narrativa, dal 15 gennaio al 13
febbraio 2001. Il termine di 15 giorni per ricorrere contro la stessa è
pertanto venuto a scadenza il giorno 28 febbraio 2001. A giusta ragione il
Consiglio di Stato ha quindi dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il
gravame inoltratogli 9 mesi dopo la scadenza di tale termine con cui __________
__________ contestava la modifica del piano viario di __________. La domanda di
accertamento della nullità della variante di poco conto in esame non permette
di mutare questa conclusione. Dal momento difatti che a questo Tribunale spetta
soltanto la competenza di giudicare i ricorsi diretti contro l'approvazione
degli strumenti pianificatori - ad esclusione pertanto delle decisioni
concernenti la loro applicazione - tale domanda avrebbe dovuto essere formulata
nel rispetto dei termini di ricorso.
2.2. Il
ricorso deve, dunque, essere respinto.
- La
tassa di giudizio dev'essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
La
tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione: -
__________ __________, Via __________ __________, ____________________
Municipio di __________, Via __________ __________, ____________________
- Municipio di __________, Via __________ __________,
Consiglio di Stato, __________ Governativa, __________ __________
Divisione della pianificazione
territoriale, __________
__________. __________ __________,
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster