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Numero d'incarto:
90.2002.115
Data decisione, Autorità:
28.02.2003, TPT
Incarto n.
90.2002.115
Lugano
28 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Werner Walser
segretario di camera
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 3 luglio 2002 di
__________ __________, __________ __________
contro
la risoluzione 5 giugno 2002 (n. __________) con cui
il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di
__________;
viste le risposte:
territorio;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto,
in
fatto:
A. Nella
seduta del 5 aprile 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato la
revisione del piano regolatore. In quella sede la superficie di 16'000 mq circa
di una zona AP-EP prevista dal precedente piano regolatore in località
__________ -__________ è stata ridotta a 3'200 mq circa. L'area residua è stata
assegnata alla zona residenziale estensiva, per circa 3'200 mq, ed alla zona
agricola, per circa 9'600 mq. Il messaggio municipale informava che
l'assegnazione alla zona residenziale avrebbe comportato, per il comune, un
obbligo di compensazione pecuniaria a seguito di diminuzione dell'area agricola
in applicazione della LTagr, stimato prudenzialmente in fr. 35.--/mq.
B. Con
ricorso 11 luglio 2000 __________ __________ è insorto dinanzi al Consiglio di
Stato chiedendo che la compensazione pecuniaria relativa alla nuova zona
residenziale in località __________ -__________ fosse posta a carico dei
proprietari che beneficiavano del nuovo azzonamento.
C. Con
risoluzione 5 giugno 2002 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato il
piano regolatore. Il ricorso di __________ __________ è stato respinto. Il
Governo si è in particolare richiamato all'art. 11 cpv. 2 LTagr vigente a quel
momento, che vietava, in simili ipotesi, all'ente pianificante di rivalersi sul
proprietario dei fondi interessati dal provvedimento pianificatorio (cfr.
risoluzione impugnata, cifra 4.4.7, pag. 56 seg.).
D. Con
ricorso 3 luglio 2002 __________ __________ insorge innanzi a questo Tribunale,
ribadendo la sua domanda. Egli si appella alla recente modifica della LTagr,
che va nel senso di quanto dallo stesso auspicato. L'insorgente critica anche,
incidentalmente, la decisione del Governo di approvare la nuova zona
edificabile in località __________ -__________.
E. La
divisione della pianificazione territoriale chiede che il gravame venga
respinto. Il municipio ha comunicato al Tribunale di rinunciare a presentare
osservazioni.
considerato,
in
diritto:
-
La
competenza del Tribunale è data, nella misura almeno in cui il Consiglio di
Stato ha ritenuto - a torto, come verrà spiegato in seguito - di dovere
decidere l'impugnativa in applicazione dell'art. 37 cpv. 1 LALPT. Con questa
riserva il ricorso è tempestivo e la legittimazione del ricorrente data (art.
38 cpv. 1 e cpv. 4 lett. b LALPT). Non è tuttavia ricevibile la messa in
discussione della nuova pianificazione della località __________ -__________
approvata dal Consiglio di Stato. L'insorgente non l'ha contestata in prima
sede, per cui un'eventuale domanda di annullamento dell'attribuzione dell'area
in oggetto alla zona residenziale estensiva sarebbe inammissibile, in quanto
nuova (art. 63 cpv. 2 PAmm).
-
2.1.
Giusta l'art. 7 LTagr la diminuzione di aree agricole ai sensi dell'art. 5
della stessa legge può essere operata solo per importanti esigenze della
pianificazione del territorio e previa modifica dei pertinenti strumenti
pianificatori. La diminuzione delle aree agricole di cui alle lettere a ) e b)
dell'art. 5 LTagr, ossia delle superfici per l'avvicendamento colturale e degli
ulteriori terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e
seconda priorità, deve inoltre essere compensata dall'ente pianificante (art. 8
LTagr). La compensazione dev'essere, di principio, reale (art. 9 LTagr).
Qualora questa fosse parzialmente o totalmente impossibile, dovrà essere
versato un contributo pecuniario sostitutivo (art. 10 LTagr). La forma e
l'entità della compensazione sono fissati dall'autorità di approvazione del piano
di utilizzazione con decisione impugnabile nelle vie e nelle forme previste
dalla relativa procedura (art. 13 cpv. 1 LTagr). Nel caso del piano regolatore
questa autorità è, pertanto, il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT).
2.2.
In concreto, l'insorgente ha chiesto al Consiglio di Stato, e ribadito in
questa sede, di mettere il contributo pecuniario sostitutivo a carico del
proprietari dei terreni posti in località __________ -__________ che sono stati
inseriti nella zona residenziale estensiva. Ora, tuttavia, come com'è appena
stato spiegato, la competenza di determinare tale tipo di compensazione a
seguito della diminuzione dell'area agricola appartiene esclusivamente al
Governo. Non è dunque il consiglio comunale, che adotta il piano regolatore in
applicazione dell'art. 34 cpv. 1 LALPT, a dover fissare il contributo
sostitutivo: ed, in effetti, il consiglio comunale di __________ non lo ha
fissato. Anziché entrare nel merito del gravame di __________ __________ il
Consiglio di Stato lo avrebbe pertanto dovuto dichiarare irricevibile, in
assenza di una decisione - su questo punto - da parte del legislativo comunale
che potesse essere impugnata seguendo la via del ricorso contro l'adozione del
piano regolatore (art. 35 cpv. 1 LALPT).
2.3.
Il gravame di __________ __________ avrebbe ad ogni buon conto dovuto esser
respinto anche nel merito. Intanto, come ha considerato il Consiglio di Stato,
l'art. 11 cpv. 2 LTagr vigente al momento della risoluzione impugnata negava
espressamente la possibilità, per l'ente pianificante, di rivalersi sui
proprietari dei fondi interessati dal provvedimento allo scopo di recuperare,
presso gli stessi, il contributo pecuniario sostitutivo versato all'apposito
fondo cantonale. L'art. 11 LTagr è frattanto stato modificato in parziale
accoglimento dell'iniziativa parlamentare 5 giugno 2000 presentata nella forma
elaborata da __________ __________ e confirmatari. Il nuovo capoverso 1 della
norma, approvato dal Gran Consiglio nella seduta del 15 maggio 2002, sancisce
il diritto di regresso dell'ente pianificante che ha versato contributi
compensativi o indennità espropriative nei confronti dei proprietari dei fondi
interessati. Tale diritto può essere esercitato sino a concorrenza della metà
del contributo o dell'indennità versati (nuovo capoverso 2). La novella
legislativa è entrata in vigore il 1. settembre 2002 (BU 2002, 209). Secondo la
norma transitoria adottata contestualmente alla stessa, il nuovo art. 11 LTagr
trova applicazione per le diminuzioni dell'area agricola decise dal comune dopo
la sua entrata in vigore, ossia dopo il 1 settembre 2002. La modifica dell'art.
11 LTagr non trova pertanto applicazione nel caso in esame.
2.4.
Sia infine soggiunto, per completezza, che anche se fosse stato applicabile
l'art. 11 LTagr nella nuova versione, recentemente entrata in vigore, il
gravame avrebbe dovuto comunque sia essere respinto. Nel caso in esame,
diversamente da quanto temuto delle autorità comunali il Consiglio di Stato ha
difatti ritenuto soddisfatto il principio della compensazione reale giusta
l'art. 9 LTagr, attraverso il cospicuo recupero di territorio agricolo ricavato
dallo stralcio della zona AP-EP (cfr. risoluzione impugnata, cifra 3.5.1, lett.
d, pag. 16 seg.; inoltre la risposta 15 ottobre 2002 della divisione della
pianificazione territoriale, pag. 2). Il comune di Lugaggia non dovrà pertanto
versare un contributo pecuniario sostitutivo in relazione alla delimitazione
della nuova zona edificabile residenziale estensiva in località __________ -__________.
Non entra pertanto in linea di conto nemmeno un regresso del comune nei
confronti dei proprietari dei fondi inclusi in tale zona edificabile.
- La
tassa di giustizia dev'essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
-
In
quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
-
La
tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
__________ __________,
Municipio di
__________, ____________________
Divisione della
pianificazione territoriale,
__________ __________. __________ __________, ____________________
Consiglio di Stato, Residenza governativa,
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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