AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2002.58
Data decisione, Autorità:
07.01.2004, TPT
Incarto n.
90.2002.58
Lugano
7 gennaio
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 marzo 2002 di
_
patr. da: __________ __________
contro
la risoluzione 5 febbraio 2002 (n. __________) con
cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nella
seduta del 20 marzo 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato la
revisione generale del piano regolatore. In quella sede il mapp. __________, di
proprietà de La __________ __________ __________, è stato attribuito alla zona
residenziale estensiva (zona R2), retta dall'art. 39 NAPR, con facoltà di
attuare, a determinate condizioni (art. 13 NAPR), un piano di quartiere. Questo
fondo, marginalmente edificato, presenta una superficie di 21'760 mq ed è
ubicato in località __________, nella fascia collinare orientale del
comprensorio comunale, a monte della strada cantonale che conduce a __________.
B. La
proprietaria è insorta contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di
Stato, chiedendo che per i terreni in pendenza posti in zona R2 venisse
concessa una maggiorazione dell'altezza massima delle costruzioni di 3 m (art.
39 NAPR) e che le facilitazioni edificatorie consentite in caso d'attuazione
del piano di quartiere (art. 13 e 39 NAPR) fossero della stessa entità di
quelle già previste dall'art. 14 v NAPR, vale a dire un bonus di 3 m
sull'altezza degli edifici e un incremento sull'indice di sfruttamento del 15%.
C. Con
risoluzione 5 febbraio 2002 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato
il piano regolatore. Tuttavia, in considerazione della situazione
prevalentemente collinare riguardante la zona R2, esso ha ordinato al comune
l'elaborazione di una variante che concedesse una maggiorazione dell'altezza
massima degli edifici per quei terreni che superavano una determinata pendenza
(cfr. risoluzione impugnata, pagg. 47; 75, punto 5.2 g; 76, disp. 7 c),
accogliendo con ciò il ricorso su questo punto (cfr. risoluzione impugnata,
pag. 71). Mentre, per quanto riguardava il piano di quartiere facoltativo
sancito dall'art. 13 NAPR, il Governo, rilevando dal profilo normativo alcune
lacune che presentava tale ordinamento, ha sì ordinato al comune una variante
che completasse e modificasse la norma in oggetto, tra cui anche il ripristino
di un bonus d'altezza quantomeno per i terreni in pendenza (cfr. risoluzione
impugnata, pagg. 45; 75, punto 5.2 g; 76, disp. 7 c), tuttavia ha respinto il
ricorso in parola con motivazioni di cui si dirà, se necessario, nei
considerandi di diritto (cfr. risoluzione impugnata, pag. 71).
D. Con ricorso
11 marzo 2002, la proprietaria è insorta innanzi a questo Tribunale avverso la
menzionata risoluzione governativa, postulandone l'annullamento e riproponendo
le medesime domande di prima istanza. A sostegno dell'impugnativa, la ricorrente
invoca la violazione del principio della stabilità del piano, della legalità,
della separazione dei poteri, nonché della proporzionalità e dell'obbligo di
pianificare.
E. Il municipio
di __________ e la divisione della pianificazione territoriale postulano il
rigetto integrale dell'impugnativa.
F. Il 10
aprile 2003 si è tenuta l'udienza, al termine della quale l'istruttoria è stata
dichiarata chiusa, ritenuto che le parti hanno confermato le rispettive allegazioni
e domande.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)
e la legittimazione della ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il
ricorso è dunque ricevibile.
-
In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza
di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37
cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere
cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche
dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate
di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro
subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti
(art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire
nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio
oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare
l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi
pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente
attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione
di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche
l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia
stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta
dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,
ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.
33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
-
Il comune
di __________ disponeva di un piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato
il 2 luglio 1991. La revisione generale di cui trattasi, oltre a conformare
tale strumento alla legislazione ambientale, agli indirizzi del piano
direttore, all'accertamento del limite del bosco a contatto con la zona
edificabile, alle zone di pericolo e ad altri aspetti puntuali nel frattempo
emersi, è incentrata principalmente sul nuovo concetto di viabilità, elaborato
in seguito all'abbandono del progetto di circonvallazione del nucleo storico
mediante la costruzione di due gallerie raccordate da un nuovo tratto stradale.
In particolare, oltre a riorganizzare il traffico e ad affrontare il problema
dei posteggi, la revisione si propone di riqualificare il nucleo storico, integrando
fra l'altro anche il piano del paesaggio. In merito alle disposizioni che regolano
le zone edificabili, riservate alcune modifiche puntuali di cui si dirà in
seguito, la revisione conferma essenzialmente il precedente ordinamento. Ciò
vale senz'altro per la zona che qui ci occupa: la zona residenziale estensiva
(zona R2: prima regolata dall'art. 35, ora dall'art. 39 NAPR), che con il nuovo
piano regolatore mantiene le medesime destinazioni e gli stessi parametri
edificatori, salvo ad aumentare di 30 cm sia l'altezza massima degli edifici
alla gronda (ora 7.50 m), sia quella al colmo (ora 9.50 m) e ad autorizzare
piani di quartiere con bonus dell'indice di sfruttamento del 10%. Le altezze
massime sono state aumentate, spiega il rapporto di pianificazione, per
facilitare soluzioni architettoniche adeguate ai terreni in pendenza (cfr. rapporto
di pianificazione, pag. 14).
-
Altezza
degli edifici per la zona R2
4.1.
Condividendo le censure sollevate in prima istanza dalla ricorrente, il
Consiglio di Stato ha ritenuto che l'incremento dell'altezza non fosse
sufficiente per conseguire l'obiettivo di un inserimento paesaggistico di
qualità dell'edificazione in corrispondenza dei terreni in pendenza e per
scongiurare quindi la costruzione di alti muri di contenimento o altre
modifiche importanti della morfologia del territorio. Esso ha pertanto ordinato
al comune una variante che completasse le disposizioni di zona nel senso di
concedere una maggiorazione - adeguata - dell'altezza massima degli edifici in
presenza di terreni che superano una determinata pendenza (cfr. risoluzione
governativa, pagg. 47 e 71). Pur reputandosi soddisfatta circa il
riconoscimento da parte dell'Autorità governativa del principio di un aumento
dell'altezza degli edifici per la zona R2, la ricorrente insorge comunque davanti
a questo Tribunale, richiedendo che la misura dell'incremento sia fissata a 3
m, come già postulato in prima istanza. Con ciò, la ricorrente sottende la lamentela
che il Consiglio di Stato, accogliendo il suo ricorso, avrebbe dovuto
determinarsi sul supplemento d'altezza richiesto attraverso una modifica d'ufficio
e non rinviare sic et simpliciter la questione al comune affinché approntasse
una variante.
4.2. In
sede di approvazione di un piano regolatore, quando il Consiglio di Stato ritiene
di non poter approvare una determinata soluzione adottata a livello comunale,
esso deve di norma retrocedere gli atti all'autorità inferiore per nuova
decisione: lo esige, oltre all'art. 37 cpv. 1 2.a frase LALPT, il rispetto
dell'autonomia comunale. Il Governo può tuttavia apportare delle modifiche d'ufficio
al piano regolatore - e sostituirsi pertanto all'esercizio delle competenze che
spettano agli organi comunali - quando la nuova regolamentazione può essere
determinata d'acchito (segnatamente nel caso di un'unica soluzione, senza
possibili alternative) e la modifica tende a colmare una lacuna evidente o ad
emendare carenze o errori pianificatori manifesti (RDAT I-2001 n. 17 consid.
4.1. con rinvii). La via della modifica d’ufficio presuppone che la soluzione
sostitutiva si imponga con tale evidenza da rendere perfettamente superfluo e
inutilmente dilatorio un rinvio. Occorre quindi in concreto stabilire se la
decisione del Consiglio di Stato si giustifica alla luce dei principi suesposti.
4.3. Con
la sua risoluzione, il Consiglio di Stato ha reputato corretti e conformi con
gli intendimenti del piano regolatore i parametri edilizi - altezze degli
edifici comprese - che regolano in generale, per l'intero comprensorio
comunale, la zona R2. Difatti, l'art. 39 NAPR è stato approvato. In questo
senso, il Tribunale non può che ritenere conforme con i principi della LPT la
pianificazione comunale che per una zona denominata "residenziale
estensiva", come la R2, prevede un'altezza di base di 7.50 m, permettendo
tra l'altro una comoda edificazione di due piani fuori terra. Tuttavia, a
conferma di quanto rilevato dal Governo, la zona edificabile del comune di
__________ si estende anche sulla fascia collinare ai piedi dell'__________,
con un andamento orografico del territorio che, marcando in alcuni punti
un'apprezzabile pendenza, può senz'altro porre un problema d'inserimento delle
costruzioni dal profilo paesaggistico ed architettonico. Problema che
un'altezza di base di 7.5 m riferita ad una zona R2 non può sempre
convenientemente risolvere. Conseguenza: l'ordine al comune di studiare questa
problematica presentando una variante prevedente una maggiorazione dell'altezza
degli edifici in presenza di terreni che superano una determinata pendenza.
Ordine più che corretto, ritenuto che soltanto l'ente pianificante, ovverossia
il comune, sarebbe in grado di valutare fra le maggiorazioni possibili quella
più opportuna a seconda della situazione territoriale, operando una completa
ponderazione degli interessi. Va inoltre ritenuto che, per l'applicazione di un
supplemento d'altezza, occorre fissare un grado di pendenza limite del terreno,
anch'esso suscettibile d'apprezzamento. Oltretutto, il comprensorio interessato
dall'ordine governativo non è soltanto costituito dalla zona R2, ma anche dalle
zone R2s e R3 (cfr. risoluzione del Consiglio di Stato, pag. 47). L'auspicata
maggiorazione delle altezze dev'essere pertanto studiata e coordinata per tutte
queste zone, in modo tale che la loro specificità sia preservata e non appaia
alterata dal profilo tipologico e funzionale. In conclusione, appare assodato
che il Consiglio di Stato non poteva, all'atto dell'approvazione, fissare una
misura specifica del supplemento - e men che meno unicamente per la zona R2 - attraverso
una modifica d'ufficio, senza con ciò violare l'autonomia comunale. È ben vero
che il Governo ha indicato nei considerandi della decisione un'ipotesi di
aumento dell'altezza a 9 m. Tale però era e rimane a titolo esemplificativo.
D'altro canto, va ritenuto che un l'aumento di 3 m, reclamato dalla ricorrente
per la zona R2 senza peraltro il sostegno di una benché minima motivazione,
sembrerebbe - prima facie - eccessivo, considerando che l'impatto di una
facciata dell'altezza di 10.50 m, oltre a comportare alterazioni tipologiche dell'edificazione,
modifica sensibilmente le caratteristiche della zona all'esame al punto tale da
confonderla, quantomeno per ciò che concerne le altezze degli edifici, con la
zona residenziale semi-intensiva R3, il cui parametro di base è di 10 m.
4.4. Per
queste ragioni, la decisione del Consiglio di Stato è confermata e il ricorso
va respinto su questo punto.
- Piano di
quartiere
5.1. La
ricorrente si aggrava anche contro l'art. 13 NAPR, che regola il piano di quartiere
e sostituisce l'art. 14 vNAPR. Avvalendosi principalmente della violazione del
principio della stabilità del piano, essa chiede che vengano confermate le
facilitazioni edificatorie che nel previgente piano regolatore (PR '91) erano
concesse dall'art. 14 vNAPR, riguardante le costruzioni su grandi superfici, e
che l'art. 13 NAPR attenua o in parte abbandona. In particolare, è richiesta la
convalida di un bonus d'altezza di 3 m (espunto dall'art. 13 NAPR) e di un
aumento sull'indice di sfruttamento del 15% (ora del 10%; cfr. art. 39 cifra 2,
su rinvio dell'art. 13 cifra 2 NAPR).
5.2. Il
Consiglio di Stato, respingendo il ricorso in parola, ha ritenuto che la nuova
norma non violava il principio della sicurezza del diritto, giacché regolando
l'istituto del piano di quartiere in generale, essa si applicava non soltanto
al terreno della ricorrente ma ad una vasta porzione del comprensorio comunale
(zone R2 e R3), laddove il comune gode di piena autonomia. Di conseguenza, la
soppressione del bonus di altezza di 3 m in presenza di un modesto abbuono
sull'indice di sfruttamento non comportava un peggioramento dell'assetto
pianificatorio o della qualità del piano di quartiere (cfr. risoluzione
impugnata, pag. 71; risposta 22 maggio 2002, pag. 2). Tuttavia, il Governo,
nella risoluzione d'approvazione, censurando l'art. 13 NAPR su questioni che
qui non interessa evocare, ha ritenuto che anche per il piano di quartiere
occorresse chinarsi sulla problematica relativa ai terreni in pendenza. Reputando
opportuno reintrodurre un bonus d'altezza perlomeno nelle situazioni territoriali
collinari, ha ordinato quindi al comune l'elaborazione di una variante, che ritenesse
in debito conto questo aspetto (cfr. risoluzione governativa, pag. 45). A mente
della ricorrente la decisione governativa sarebbe contraddittoria nella misura
in cui, respingendo il ricorso, da una parte, ordina il ripristino del bonus
d'altezza, dall'altra.
5.3. In
effetti, come conviene la ricorrente, la risoluzione del Consiglio di Stato non
è fra le più cristalline; nondimeno, nelle sue conclusioni, può essere tutelata
da questo Tribunale. A tale proposito occorre premettere che l'adozione di un
piano regolatore o di sue varianti esige una ponderazione globale di tutti gli
interessi determinanti, pubblici e privati, in relazione con l'utilizzazione
del suolo, e non può avvenire secondo rigidi schematismi. La circostanza che vi
sia stata un'evoluzione della situazione di fatto o giuridica dall'entrata in
vigore del piano regolatore che è sottoposto a verifica e modificazione,
potrebbe teoricamente portare ad un suo adattamento periodico frequente. Cionondimeno,
questo strumento deve, al fine di adempiere gli scopi per i quali è stato
introdotto, beneficiare di una certa stabilità. Per questo motivo, giusta
l'art. 21 cpv. 2 LPT, solo un cambiamento "notevole" delle
circostanze può giustificare un riesame ed eventualmente un adattamento del
piano di utilizzazione. Il legislatore ha così voluto garantire ai proprietari
di fondi, per i quali il PR è vincolante (art. 21 cpv. 1 LPT), una certa
sicurezza giuridica in questo ambito, anche se essi non possono dedurre dal
fatto che il loro fondo sia stato un tempo inserito in una determinata zona,
che questo rimanga costantemente attribuito alla stessa zona.
Se un
piano regolatore in vigore è stato adottato già sotto l'egita della legge federale
sulla pianificazione del territorio, vi è la presunzione che le restrizioni
della proprietà che impone ai proprietari interessati siano valide. Per contro,
i piani di utilizzazione che non sono ancora stati adattati alle esigenze poste
dal diritto federale in materia di pianificazione territoriale, non possono beneficiare
di questa presunzione, per cui non vi è motivo di garantirne la stabilità. Più
un piano, reputato conforme ai dettami della LPT è recente, più è dato ai
singoli proprietari di contare sulla sua stabilità, e più la citata presunzione
della sua validità sarà difficilmente contestabile.
Il
diritto cantonale prevede la verifica del piano regolatore, di regola, ogni 10
anni (art. 41 cpv. 1 LALPT); esso può essere modificato o integrato in ogni
tempo se l'interesse pubblico lo esige (art. 41 cpv. 2 LALPT). Ad ogni modo,
tale regolamentazione trova i suoi limiti nell'art. 21 cpv. LPT, per il quale
la modificazione di un piano regolatore può avvenire solamente a condizione che
le circostanze siano cambiate, che questi mutamenti concernino i criteri
determinanti della pianificazione, che i cambiamenti siano notevoli e che un
adattamento del piano di utilizzazione si renda necessario (RDAT II-1998 n. 49
consid. 3a con rinvii).
5.3.1. In
concreto, come rilevato in precedenza (cfr. consid. 3), non fa dubbio che nel
caso del comune di __________ vi sia stato un notevole cambiamento di circostanze
che hanno reso necessaria la revisione generale del piano regolatore. Il
continuo aumento del flusso di traffico di tipo turistico, dei veicoli dei residenti,
in aggiunta al traffico di transito, nonché la problematica della sosta delle
vetture sulla cantonale, hanno determinato con gli anni un degrado
dell'immagine in senso turistico del comune, come pure uno scadimento della
qualità di vita per i residenti. Con l'abbandono della circonvallazione di
aggiramento del nucleo storico, si è reso necessario adottare un nuovo concetto
di viabilità comunale incentrato sulla rivalutazione dell'immagine del comune
e, in particolare, sul recupero del centro storico attraverso il potenziamento
della viabilità pedonale riguadagnando l'accesso pubblico, per quanto
possibile, della riva del lago (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 15
segg.). In tale contesto sono state riconsiderate anche le norme relative agli
assetti delle zone edificabili. Come già accennato, per quanto concerne la zona
R2, ma anche altre zone del comprensorio comunale, il comune ha aumentato
indistintamente le altezze massime degli edifici - di 30 cm - per facilitare
soluzioni architettoniche adeguate ai terreni in pendenza. Ciò, in conformità
con gli scopi del piano regolatore, che persegue l'obiettivo di tutelare e
favorire l'estetica nel campo delle costruzioni, oltre che l'avvaloramento del
paesaggio in generale (cfr. art. 2 cifre b e c NAPR). Soluzione condivisa nel
principio, come visto, sia dal Consiglio di Stato, sia dalla ricorrente, ma da
entrambi ritenuta insufficiente quanto alla misura dell'incremento. Difatti, il
Governo ha ordinato una variante che introduca nella zona R2 una maggiorazione
d'altezza congrua, da concedere tuttavia soltanto a quei terreni che superano
un certo grado di pendenza. La ricorrente, sia con le sue richieste di prima
istanza, che con quelle formulate davanti al Tribunale, conferma la necessità e
l'interesse pubblico di un adeguamento dell'ordinamento della zona R2, che
introduca un nuovo criterio, quello della maggiorazione d'altezza degli edifici
in funzione della pendenza dei terreni, assente nelle disposizioni del
precedente piano regolatore, senza che la stabilità del piano, quindi la sicurezza
del diritto, possano essere lese dalla succitata variante.
5.3.2.
Quanto appena esposto andava ribadito, giacché le modifiche apportate dalla
revisione alla zona R2 sono direttamente connesse e si compenetrano con l'ordinamento
concernente il piano di quartiere. Il comune ha difatti sostituito l'art. 14
vNAPR, che disciplinava le costruzioni su grandi superfici, aggiornandolo con
l'introduzione di un'analoga normativa che regola l'istituzione del piano di
quartiere facoltativo (art. 13 NAPR), in conformità con quanto esatto dall'art.
56 LALPT. Come l'istituto che lo precedeva, anche il piano di quartiere è
applicabile, a determinate condizioni, alla zona R2, che gli fa da base per la
determinazione dei parametri edilizi, rispettivamente delle deroghe o delle maggiorazioni
concesse (cfr. art. 13 e 39 NAPR). Come si è già spiegato, la zona R2 ha subito
alcune modifiche rispetto alla vecchia pianificazione, tra cui la maggiorazione
delle altezze, invero non compiutamente focalizzata dalla proposta comunale, ma
poi affinata dal Governo attraverso l'ordine di eseguire una variante,
condivisa sul principio dalla qui ricorrente. Orbene, ritenuto che la revisione
in corso, variante compresa, pone nuovi presupposti d'applicazione per un
istituto, quale il piano di quartiere, i cui parametri edilizi, in particolare
le altezze e l'indice di sfruttamento, dipendono anche dall'ordinamento
pianificatorio a cui si sovrappongono, in casu la zona R2, il cambiamento notevole
delle circostanze giustificanti la modifica, assodato per la zona R2, deve
essere riconosciuto tale anche per il piano di quartiere, rispettivamente per i
bonus che esso può concedere. A giusta ragione il Consiglio di Stato ha quindi
ritenuto, valutando in termini astratti l'art. 13 NAPR, giacché applicabile sia
alla zona R2, sia alla R3, che la soppressione del bonus di altezza di 3 m in
presenza di un modesto abbuono sull'indice di sfruttamento (10%) non influisce
nella ricerca della qualità insediativa (cfr. risoluzione impugnata, pag. 45;
risposta 22 maggio 2002, pag. 3), perseguita tramite l'istituto del piano di
quartiere (cfr. art. 56 LALPT). D'altro canto, come per la zona R2, il Governo
ha ordinato per il piano di quartiere una variante che consideri una maggiorazione
delle altezze perlomeno nelle situazioni territoriali collinari: la misura di
questo abbuono, come pure eventualmente quello sull'indice di sfruttamento, va
quindi studiata e coordinata in relazione anche con gli obiettivi fissati dal
piano regolatore, tenendo conto delle implicazioni che sono poste dalla
pianificazione soggiacente, a sua volta oggetto, come ampiamente ribadito, di
analoga misura pianificatoria (cfr. supra, consid. 4.3). A fronte di questi
adattamenti, che per la loro complessità richiedono una serie di valutazioni e
di ponderazioni di competenza esclusiva dell'ente pianificante, la richiesta
della ricorrente volta a ripristinare in modo meccanico una serie di abbuoni
edilizi, soltanto perché il vecchio piano le concedeva, ma come si è visto su
presupposti differenti e ormai superati, non può trovare accoglimento.
L’aspettativa nella stabilità del piano, rispettivamente nella sicurezza del
diritto, unitamente all’interesse della ricorrente a mantenere le possibilità
edificatorie previste dal piano regolatore fin lì vigente - che comunque per
effetto delle varianti ordinate dal Consiglio di Stato saranno semmai
ripristinate in una certa qual misura, ma con criteri più aderenti alla
situazione territoriale del comune - non può essere ritenuta d’importanza tale
da prevalere sull’interesse pubblico a favorire un'edificazione meglio inserita
nel contesto comunale.
5.3.3. Va
da ultimo considerato che la revisione in parola ha mutato una situazione che
durava almeno dal 1991, anno in cui è stato approvato l'art. 14 vNAPR, che introduceva
un abbuono di 3 m sull'altezza e, dal 1994, un aumento dal 10% al 15% sull'indice
di sfruttamento. La concessione di questi bonus, non avveniva in modo automatico,
come si può evincere dalla lettera della norma: "possono essere concessi
aumenti di altezza sino a ml 3.00 rispetto a quelli previsti per le singole zone"
(art. 14 cifra 4 vNAPR). Il disposto poneva per contro una serie di condizioni:
alcune erano chiaramente stabilite dalla norma, altre erano enunciate in
termini indeterminati e dovevano essere definite di caso in caso. Ad esempio “l’edificazione
deve costituire un assieme armonico, perfettamente inserito nell’aspetto paesaggistico
della regione”(art. 14 cifra 3 vNAPR). La concessione delle importanti
facilitazioni previste dall’art. 14 vNAPR era dunque subordinata a condizioni
che dipendevano in larga misura dal giudizio e dall’apprezzamento
dell’esecutivo comunale. Al momento della sua sostituzione, nel 2002, il
disposto era in vigore da 11 anni. Ebbene, un tale periodo non è eccessivamente
breve per sostituire una norma che deroga in misura cospicua all’edificabilità
normale di zona (un piano aggiuntivo, in zone R2 e R3). Il legislatore comunale
può ricredersi sulla giustificazione di tali eccezioni e togliere all’esecutivo
la facoltà di concederle. Tanto più in una situazione delicata come la realtà
rappresentata da un comune come __________, che per gli alti contenuti paesaggistici
e culturali reclama una particolare attenzione per gli equilibri territoriali,
che devono essere salvaguardati da un'edificazione sproporzionata e avulsa dal
contesto in cui verrebbe inserita.
5.4. Per
queste motivi, il ricorso deve essere respinto anche su questo punto. La tassa
di giudizio e le spese devono essere posta a carico della ricorrente (art. 28
PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La
ricorrente è condannata al pagamento delle tasse di giudizio e spese per complessivi
fr. 1'500.-- (millecinquecento).
-
Intimazione
a:
patr. da:
Comune di __________, ____________________,
rappr. da: municipio di __________, __________
__________;
Consiglio di Stato, Residenza governativa, __________ __________,
rappr. da: Dipartimento del territorio Div. pianificazione
territoriale.
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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