Decreto legislativo concernente il finanziamento della formazione permanente dei giuristi

951.400Decree1 de jan. de 1900

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951.400

Decreto legislativo

concernente il finanziamento della formazione

permanente dei giuristi

(del 18 febbraio 1991)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visto il messaggio 29 gennaio 1991 n. 3647A del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1

Per la formazione permanente dei giuristi è stanziato un credito annuo massimo di fr. 25’000.-.

Art. 2

L’importo viene iscritto al conto di gestione corrente del Tribunale di appello che lo gestisce tramite una speciale commissione.

Art. 3

Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Pubblicato nel BU 1991, 63.

Entrata in vigore: 22 febbraio 1991 - BU 1991, 63.

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