Il SIC e il Servizio informazioni dell’esercito collaborano negli ambiti in cui i compiti di cui all’articolo 6 capoverso 1 LAIn e all’articolo 99 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995^1^(LM) si sovrappongono.
Essi si assistono reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti, segnatamente:
mediante la periodica trasmissione di informazioni e valutazioni negli ambiti in cui i compiti di cui all’articolo 6 capoverso 1 LAIn e all’articolo 99 capoverso 1 LM si sovrappongono;
nel quadro dell’acquisizione di informazioni;
a livello di formazione e consulenza;
mediante il coordinamento della collaborazione internazionale.
Ciascun servizio può chiedere in qualsiasi momento informazioni all’altro.
In caso di servizi d’appoggio dell’esercito in Svizzera che presentano un nesso con compiti secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a LAIn, il SIC assume la responsabilità in materia di attività informative nei confronti della direzione dell’impiego.