Il termine di protezione di50 anniapplicabile ad archivi provenienti dal SIC o da una delle organizzazioni che lo hanno preceduto e già consegnati all’Archivio federale al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è prorogato di 30 anni.
Fatto salvo l’articolo 12 capoverso 2 della legge del 26 giugno 19981sull’archiviazione, gli archivi con un termine di protezione prorogato secondo il capoverso 1 possono essere consultati se il servizio di sicurezza estero interessato non formula riserve su una loro consultazione.