(art. 20 cpv. 2)
Organizzazioni soggette all’obbligo d’informazione
Le seguenti organizzazioni sono tenute a fornire informazioni al SIC:
- Commissione della concorrenza;
- Fondo nazionale svizzero;
- Ispettorato federale degli impianti a corrente forte;
- Ferrovie federali svizzere;
- FFS Cargo;
- La Posta Svizzera;
- Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi;
- Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari;
- Commissione federale dell’energia elettrica;
- Commissione federale delle comunicazioni;
- Ispettorato federale della sicurezza nucleare.