(art. 32 cpv. 1)
Comunicazione di dati personali ad autorità e servizi svizzeri
Il SIC comunica dati personali alle autorità di perseguimento penale svizzere alle condizioni menzionate all’articolo 60 capoversi 2–4 LAIn; esso comunica i dati senza riserve alle autorità di vigilanza.
Il SIC può comunicare dati personali alle autorità e ai servizi svizzeri seguenti alle condizioni menzionate all’articolo 60 LAIn e per gli scopi menzionati qui appresso:
- Autorità di vigilanza regolamentatrici quali la Commissione federale dell’energia elettrica e la Commissione federale delle comunicazioni: per la protezione in caso di attacchi a infrastrutture critiche;
- Organi della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale: per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna;
- Stati maggiori di crisi e speciali della Confederazione: per la gestione di situazioni particolari;
- Autorità d’esecuzione cantonali: per l’applicazione della LAIn;
- Autorità cantonali di polizia: per l’adozione di misure di sicurezza cantonali al di fuori del perseguimento penale;
- Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone della Cancelleria federale: per l’esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone;
- Dipartimento federale degli affari esteri:
7.1 per la valutazione delle istanze di accreditamento o dei diritti di presenza in Svizzera di cittadini di Stati esteri o di membri di organizzazioni internazionali,
7.2 per la tutela degli obblighi di protezione risultanti dal diritto internazionale pubblico,
7.3 per l’esercizio dei suoi diritti di partecipazione nel settore del diritto riguardante l’economia esterna,
7.4 per l’accertamento e la valutazione di fatti rilevanti per la sicurezza delle rappresentanze svizzere all’estero,
7.5 per la valutazione della situazione di minaccia e degli interessi svizzeri in materia di politica di sicurezza,
7.6 per l’accertamento del contesto di programmi di sviluppo e di promozione nonché di iniziative in materia di politica estera;
- Dipartimento federale dellʼinterno:
8.1 Ufficio federale della sanità pubblica: in relazione allʼesecuzione della legislazione sulla radioprotezione, sui veleni, sulle epidemie e sugli stupefacenti,
8.2 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: in relazione allʼesecuzione della legislazione sulle derrate alimentari, sulle epizoozie, sulla protezione degli animali e sulla conservazione delle specie;
- Dipartimento federale di giustizia e polizia:
9.1 Ufficio federale di giustizia: per il trattamento di domande nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale,
9.2 Segreteria di Stato della migrazione:
9.2.1 per il trattamento di domande di naturalizzazione,
9.2.2 per l’attuazione di misure nei confronti di stranieri, in particolare per il loro respingimento,
9.2.3 per la valutazione delle domande d’asilo,
9.2.4 per la valutazione della situazione nei luoghi di migrazione,
9.3 fedpol:
9.3.1 per il disbrigo di compiti secondo la legge federale del 7 ottobre 19941sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati,
9.3.2 per l’esecuzione di accordi di cooperazione in materia di polizia bilaterali o internazionali,
9.3.3 per il trattamento di richieste di assistenza giudiziaria in materia di polizia,
9.3.4 per iscrizioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL),
9.3.5 per la protezione di persone ed edifici secondo l’ordinanza del 27 giugno 20012sui Servizi di sicurezza di competenza federale,
9.3.6 per la protezione delle rappresentanze svizzere all’estero,
9.3.7 per l’attuazione di misure di protezione di oggetti, informazioni e valori in Svizzera e all’estero,
9.3.8 Sezione Documenti d’identità nonché Ufficio centrale esplosivi e pirotecnica e Ufficio centrale armi: per l’adempimento dei loro compiti legali,
9.3.9 per la pronuncia di misure di respingimento ed espulsioni,
9.3.10 per il sequestro di materiale di propaganda nonché per la cancellazione e il blocco di siti Internet secondo l’articolo 13e della legge federale del 21 marzo 19973sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna,
9.3.11 per la sicurezza delle persone ammesse a un programma di protezione dei testimoni e delle persone ad esse vicine,
9.3.12 per la sicurezza di passeggeri di aeromobili svizzeri,
9.3.13 per il disbrigo di compiti secondo la legge federale del 21 marzo 19974sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
- Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport:
10.1 Comandi e Stati maggiori dell’esercito:
10.1.1 in relazione con la valutazione della situazione di minaccia e di informazioni concernenti l’estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza nonché in relazione con le zone d’impiego dell’esercito all’estero,
10.1.2 in relazione con servizi d’appoggio in Svizzera e all’estero,
10.1.3 per la valutazione di agenti patogeni e sostanze chimiche messi in circolazione,
10.1.4 per la valutazione della sicurezza informatica della Confederazione nel caso di influenze per le quali non è possibile escludere una relazione con il terrorismo, lo spionaggio o l’estremismo violento,
10.2 Segreteria generale: per la valutazione della situazione di minaccia e gli interessi svizzeri in materia di politica di sicurezza,
10.3 Organi della Sicurezza militare:
10.3.1 per la valutazione della situazione sotto il profilo della sicurezza militare,
10.3.2 per la protezione di informazioni e opere militari,
10.3.3 per l’adempimento di compiti di polizia giudiziaria e di sicurezza nell’ambito dell’esercito,
10.3.4 quando militari del servizio di sicurezza militare sono chiamati in servizio attivo: per garantire la sicurezza preventiva dell’esercito da atti di spionaggio, sabotaggio e altri atti illeciti; per ottenere informazioni nonché per garantire la protezione dei membri del Consiglio federale, del cancelliere della Confederazione e di altre persone,
10.4 Ufficio federale della protezione della popolazione:
10.4.1 Divisione Politica di protezione della popolazione: in relazione con la protezione di infrastrutture critiche,
10.4.2 Centrale nazionale d’allarme: in vista dell’acquisizione, dell’analisi e della diffusione di informazioni secondo l’ordinanza dell’11 novembre 20205sulla protezione della popolazione,
10.4.3 Laboratorio di Spiez: in relazione a informazioni riguardanti la sicurezza NBC,
10.5 Segreteria di Stato della politica di sicurezza: per la valutazione della situazione di minaccia e per la tutela degli interessi della Svizzera in materia di politica di sicurezza:
10.5.1 Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni: in relazione con la tutela della sicurezza delle informazioni,
10.5.2 Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone: per l’esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone,
10.5.3 Servizio specializzato competente per l’esecuzione della procedura di sicurezza relativa alle aziende (Servizio specializzato PSA): per l’esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende,
10.6 Ufficio federale della cibersicurezza: in relazione con la protezione della Svizzera dalle ciberminacce,
10.7 Ufficio federale dell’armamento: nell’ambito di progetti nel settore dello sviluppo di soluzioni tecniche e analisi di sicurezza;
- Dipartimento federale delle finanze:
11.1 Amministrazione federale delle finanze:
11.1.1 nel quadro della valutazione di questioni finanziarie ed economiche nonché della criminalità finanziaria,
11.1.2 per la preparazione o l’esecuzione di un’indagine di polizia,
11.2 Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali: nel quadro della valutazione di questioni finanziarie ed economiche nonché della criminalità finanziaria,
11.3 Organi delle guardie di confine e delle dogane:
11.3.1 per accertare il soggiorno delle persone,
11.3.2 per operare controlli di polizia di frontiera e controlli doganali nonché eseguire procedimenti penali amministrativi,
11.4 Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione: per valutare la sicurezza di sistemi e banche dati EED della Confederazione nei confronti di influenze per le quali non è possibile escludere una relazione con il terrorismo, lo spionaggio o l’estremismo violento;
- Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:
12.1 Segreteria di Stato dell’economia:
12.1.1 per l’esecuzione della legge del 13 dicembre 19966sul materiale bellico e della legge del 13 dicembre 19967sul controllo dei beni a duplice impiego,
12.1.2 per l’adozione di misure nel settore del diritto riguardante l’economia esterna,
12.1.3 per la preparazione o l’esecuzione di un’indagine di polizia,
12.1.4 per la valutazione della situazione economica e in materia di politica economica nelle aree di interesse per la Svizzera,
12.2 Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia: per la concessione dei permessi d’impiego di sostanze esplosive,
12.3 Ufficio federale dellʼagricoltura: in relazione allʼesecuzione della legislazione sullʼagricoltura,
12.4 Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese: per la protezione da attacchi a infrastrutture critiche;
- Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni:
13.1 Ufficio federale dell’aviazione civile, Ufficio federale delle comunicazioni e Ferrovie federali svizzere: per l’esecuzione di misure di polizia di sicurezza,
13.2 Ufficio federale dell’energia:
13.2.1 per l’applicazione della legislazione sull’energia nucleare,
13.2.2 per l’esercizio dei suoi diritti di partecipazione nel settore del diritto riguardante l’economia esterna,
13.3 Ispettorato federale della sicurezza nucleare: per l’esecuzione della legislazione sulla radioprotezione e dei compiti secondo l’articolo 2 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 20078sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare,
13.4 Ufficio federale dell’ambiente: in relazione all’esecuzione della legislazione sulla protezione dell’ambiente;
- Autorità e servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni: se necessario per la loro sicurezza o per sventare una minaccia incombente.