121.2OSIME-SICFederal Council Ordinance1 set 2017Fonte originale
La presente ordinanza disciplina l’esercizio, il contenuto e l’utilizzazione dei seguenti sistemi d’informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC):
il Sistema di analisi integrale (IASA SIC) secondo l’articolo 49 LAIn;
il Sistema di analisi integrale dell’estremismo violento (IASA-GEX SIC) secondo l’articolo 50 LAIn;
INDEX SIC secondo l’articolo 51 LAIn;
il Sistema d’informazione per la gestione degli affari (GEVER SIC) secondo l’articolo 52 LAIn;
il Sistema d’informazione per la presentazione elettronica della situazione (PES) secondo l’articolo 53 LAIn;
il Portale «Open Source Intelligence» (Portale OSINT) secondo l’articolo 54 LAIn;
Quattro P secondo l’articolo 55 LAIn;
il Sistema d’informazione per l’esplorazione delle comunicazioni (ISCO) secondo l’articolo 56 LAIn;
la Memoria dei dati residui secondo l’articolo 57 LAIn.
Disciplina inoltre l’esercizio, il contenuto e l’utilizzazione dei sistemi di memorizzazione di dati provenienti da operazioni di acquisizione all’estero (art. 36 cpv. 5 LAIn) e di dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione (art. 58 cpv. 1 LAIn).
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