121.2OSIME-SICFederal Council Ordinance1 set 2017Fonte originale
Il diritto d’accesso delle persone coinvolte in un trattamento di dati è retto dall’articolo 63 LAIn.
Se il richiedente è registrato in IASA SIC nelle sezioni di cui all’articolo 29 lettere b o c, al momento di fornire le informazioni il SIC consulta l’autorità d’esecuzione cantonale competente.
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