121.2OSIME-SICFederal Council Ordinance1 set 2017Fonte originale
L’archiviazione dei dati provenienti dai sistemi d’informazione del SIC è retta dall’articolo 68 LAIn.
Il SIC offre all’Archivio federale, per l’archiviazione, i dati contenuti nei moduli di archiviazione.
Nel quadro dell’archiviazione ordinaria dei dati dei sistemi d’informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC e GEVER SIC, il SIC offre all’Archivio federale, per l’archiviazione, dati provenienti da accertamenti preliminari nonché dati riguardanti la gestione dei mandati delle autorità d’esecuzione cantonali.
Distrugge i dati che l’Archivio federale giudica privi di valore archivistico.
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