121.2OSIME-SICFederal Council Ordinance1 set 2017Fonte originale
I collaboratori del SIC competenti per la registrazione dei dati verificano periodicamente i record di dati personali.
Al riguardo, svolgono i compiti seguenti:
verificano, tenendo conto della situazione attuale, se il record di dati personali è ancora necessario per l’adempimento dei compiti del SIC secondo l’articolo 6 LAIn e se sono rispettati i limiti posti al trattamento dei dati dall’articolo 5 capoversi 5 e 6 LAIn;
cancellano i dati non più necessari;
rettificano, contrassegnano o cancellano i dati riconosciuti inesatti;
registrano l’esecuzione e l’esito della verifica se hanno eseguito una rettifica, una contrassegnazione o una cancellazione.
La verifica periodica è eseguita al più tardi quando sono scaduti i seguenti termini dalla registrazione dell’oggetto o dall’ultima verifica periodica:
terrorismo internazionale: 10 anni;
spionaggio, proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC) o commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altro materiale d’armamento: 15 anni;
altre informazioni rilevanti in materia di politica di sicurezza: 20 anni.
Se un record di dati personali contiene metadocumenti provenienti da diversi ambiti si applica il termine più breve.
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