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Commenti: Art. 21 | Omnilex
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OSIME-SIC · Ordinanza sui sistemi d’informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione
Art. 21
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121.2
OSIME-SIC
Federal Council Ordinance
1 set 2017
Fonte originale
Ai metadocumenti in IASA SIC si applicano le durate di conservazione seguenti:
per i dati provenienti dall’ambito del terrorismo internazionale: 30 anni al massimo;
per i dati di cui all’articolo 20 capoverso 3 lettera b: 45 anni al massimo;
per i dati concernenti divieti d’entrata: 10 anni al massimo dalla scadenza del divieto d’entrata, complessivamente 35 anni al massimo;
per altre informazioni rilevanti in materia di politica di sicurezza: 45 anni al massimo.
La durata di conservazione per i documenti originali che non sono riferiti a un metadocumento è di 15 anni al massimo.
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