121.2OSIME-SICFederal Council Ordinance1 set 2017Fonte originale
Prima di una registrazione con riferimento a persone, i collaboratori del SIC competenti per la registrazione dei dati verificano il nesso con i compiti secondo l’articolo 6 LAIn nonché l’esattezza e la rilevanza dei dati personali da registrare; a tal fine tengono conto dei limiti posti al trattamento dei dati dall’articolo 5 capoverso 5 LAIn.
Se la verifica ha esito negativo, distruggono i dati oppure li rinviano al mittente se provengono da un’autorità d’esecuzione cantonale.
Nel caso della registrazione con riferimento a persone in INDEX SIC nelle sezioni di cui all’articolo 29 lettere b e c, la verifica secondo il capoverso 1 è eseguita dai collaboratori dell’autorità d’esecuzione cantonale.
I collaboratori del SIC competenti registrano tutti i rapporti delle autorità d’esecuzione cantonali in IASA SIC o IASA-GEX SIC ed eseguono la verifica secondo il capoverso 1.
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