121.2OSIME-SICFederal Council Ordinance1 set 2017Fonte originale
I diritti d’accesso sono retti dall’articolo 53 capoversi 3 e 4 LAIn.
Le autorità e gli uffici di cui all’allegato 3 OAIn1hanno accesso a PES per gli scopi ivi indicati e alle condizioni ivi stabilite.
Il SIC può concedere a servizi privati nonché ad autorità di sicurezza e di polizia estere, in caso di eventi che comportano un incremento della minaccia per la sicurezza, un accesso a PES limitato nel tempo e nei contenuti, se tali servizi e autorità:
sono direttamente o indirettamente interessati da un evento;
possono contribuire, con le proprie informazioni o conoscenze, a una migliore presentazione e valutazione della situazione; o
partecipano alla gestione o all’attuazione di misure di sicurezza.
Può esigere che le autorità e gli uffici di cui al capoverso 2 lo informino sull’utilizzazione dei dati.
I diritti d’accesso individuali sono disciplinati nell’allegato 6.