121.2OSIME-SICFederal Council Ordinance1 set 2017Fonte originale
I collaboratori del SIC competenti per l’archiviazione e il trattamento dei dati in PES verificano annualmente, tenendo conto della situazione attuale, se i dati dei dossier in PES sono ancora necessari per l’adempimento dei compiti secondo l’articolo 6 LAIn. Sono esclusi da tale verifica i dati archiviati secondo il capoverso 4.1
I collaboratori competenti cancellano i dati non più necessari.
Rettificano, contrassegnano o cancellano i dati riconosciuti inesatti.
I collaboratori dell’Ufficio federale di polizia competenti per l’archiviazione dei dati in PES verificano annualmente i dati archiviati dall’Ufficio federale di polizia. Verificano se i dati per la gestione e l’applicazione di misure di polizia di sicurezza o per sventare pericoli con mezzi di polizia sono ancora necessari.
L’organo di controllo della qualità del SIC esegue annualmente un controllo a campione secondo l’articolo 11 capoverso 2.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 3 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). ↩
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