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Commenti: Art. 45 | Omnilex
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OSIME-SIC · Ordinanza sui sistemi d’informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione
Art. 45
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121.2
OSIME-SIC
Federal Council Ordinance
1 set 2017
Fonte originale
La durata di conservazione dei dati in PES è di tre anni al massimo.
La durata di conservazione dei dati archiviati dall’Ufficio federale di polizia è di due anni al massimo.
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