121.2OSIME-SICFederal Council Ordinance1 set 2017Fonte originale
I diritti d’accesso sono retti dall’articolo 58 capoverso 5 LAIn.
Per ogni operazione secondo l’articolo 12 OAIn1devono essere disposti diritti d’accesso separati, i quali si applicano a tutti i dati provenienti da misure di acquisizione eseguite in relazione con l’operazione.
I diritti d’accesso individuali sono disciplinati nell’allegato 13 e sono autorizzati dal SIC per ogni misura di acquisizione.