121.2OSIME-SICFederal Council Ordinance1 set 2017Fonte originale
Il SIC può utilizzare o trasmettere dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione e da acquisizioni all’estero soltanto se li ha previamente riversati in IASA SIC nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4 capoverso 1.
L’organo di controllo della qualità del SIC verifica a campione se la limitazione dell’utilizzazione e l’obbligo di distruzione secondo l’articolo 58 capoverso 2 LAIn sono rispettati.
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