121.2OSIME-SICFederal Council Ordinance1 set 2017Fonte originale
Il SIC cancella i dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione che non sono necessari per un procedimento giudiziario o un’operazione in corso:
al più tardi sei mesi dopo la comunicazione della misura alla persona interessata secondo l’articolo 33 capoverso 1 LAIn;
immediatamente dopo il passaggio in giudicato della decisione concernente la rinuncia alla comunicazione secondo l’articolo 33 capoverso 3 LAIn; o
immediatamente dopo il passaggio in giudicato della decisione concernente un ricorso contro l’ordine di eseguire la misura.
Se la comunicazione è differita, la cancellazione avviene al più tardi sei mesi dopo la comunicazione.
La durata di conservazione dei dati provenienti da acquisizioni all’estero secondo l’articolo 36 capoverso 5 LAIn è di tre anni al massimo.
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