121.2OSIME-SICFederal Council Ordinance1 set 2017Fonte originale
I termini previsti negli articoli 20, 27 e 33 concernenti la verifica periodica dei record di dati personali decorrono dal momento della loro registrazione originaria o della loro ultima verifica periodica nei sistemi d’informazione Sicurezza esterna (ISAS) e Sicurezza interna (ISIS) ai sensi dell’articolo 1 lettere a e b dell’ordinanza dell’8 ottobre 20141sui sistemi d’informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione.
Le verifiche annuali previste negli articoli 38, 44 e 59 nonché la verifica periodica secondo l’articolo 54 sono eseguite la prima volta nel 2018.