Le durate di conservazione dei dati nei sistemi d’informazione di cui all’articolo 1 decorrono dal momento della loro registrazione originaria nei sistemi d’informazione di cui all’articolo 1 dell’ordinanza dell’8 ottobre 20141sui sistemi d’informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione.
[RU 2014 3231] ↩
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