I servizi seguenti hanno accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati qui appresso:
i mandanti, ai dati di cui all’articolo 70 capoverso 3 lettere b e d‒g;
le aziende interessate, sempre che siano state autorizzate dal Consiglio federale, in virtù dell’articolo 31 capoverso 1 lettera a, ad avviare controlli di sicurezza relativi alle persone nel rispettivo ambito di competenza, ai dati di cui all’articolo 70 capoverso 3 lettera d.
Il Servizio specializzato PSA può inoltre comunicare ad altri servizi della Confederazione i dati di cui all’articolo 70 capoverso 3 lettere b‒d, sempre che sia necessario per garantire la sicurezza delle informazioni.
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