Le autorità e le organizzazioni di cui all’articolo 74b provvedono affinché i ciberattacchi verso i loro mezzi informatici siano segnalati all’UFCS.
Il UFCS informa le autorità e organizzazioni interessate sul loro eventuale assoggettamento all’obbligo di segnalazione; su richiesta, pronuncia una decisione sull’assoggettamento a tale obbligo.
La segnalazione di un ciberattacco conferisce alle autorità e organizzazioni assoggettate all’obbligo di segnalazione il diritto a ottenere sostegno dall’UFCS nel far fronte all’incidente secondo l’articolo 74 capoverso 3.
L’obbligo di segnalazione è finalizzato soltanto a consentire all’UFCS di individuare tempestivamente il modo operativo utilizzato negli attacchi contro infrastrutture critiche, così da avvisare possibili interessati e raccomandare loro misure di prevenzione e di difesa adeguate.
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