La segnalazione deve avvenire entro le 24 ore successive all’individuazione del ciberattacco.
Contiene informazioni sull’autorità o sull’organizzazione assoggettata all’obbligo di segnalazione, sul tipo di ciberattacco e sulla sua esecuzione, sulle sue ripercussioni, sulle misure adottate e, se note, sulle misure previste.
Se al momento della segnalazione non sono ancora note tutte le informazioni necessarie, l’autorità o l’organizzazione assoggettata all’obbligo di segnalazione completa la stessa non appena dispone di nuove informazioni.
Chi deve adempiere l’obbligo di segnalazione per conto di un’autorità o di un’organizzazione non è tenuto, nel quadro della segnalazione, a fornire indicazioni che lo rendono penalmente perseguibile.
Il UFCS informa l’autorità o l’organizzazione assoggettata all’obbligo di segnalazione non appena ha ricevuto tutte le informazioni che consentono di adempiere tale obbligo.
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