Il UFCS può scambiare con servizi esteri e internazionali competenti per la cibersicurezza informazioni che permettono di stabilire l’identità e il modo di operare degli autori di ciberattacchi, se detti servizi necessitano di tali informazioni per l’adempimento di compiti che corrispondono a quelli del UFCS. Se lo scambio di informazioni concerne anche dati personali, vanno osservati gli articoli 16 e 17 LPD1.
Lo scambio di informazioni di cui al capoverso 1 è ammesso soltanto se i servizi esteri e internazionali garantiscono che i dati sono trattati per i fini previsti.