Le autorità e organizzazioni seguenti designano per il rispettivo ambito di competenza un incaricato della sicurezza delle informazioni e un sostituto:
il Consiglio federale;
la Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale;
i tribunali della Confederazione;
il Ministero pubblico della Confederazione;
la Banca nazionale svizzera;
i dipartimenti e la Cancelleria federale.
Gli incaricati della sicurezza delle informazioni hanno i compiti seguenti:
offrono consulenza e assistenza ai servizi competenti, nel rispettivo ambito, per l’adempimento dei compiti e degli obblighi secondo la presente legge;
dirigono, su incarico della rispettiva autorità od organizzazione, l’organizzazione specialistica in materia di sicurezza delle informazioni e la relativa gestione dei rischi;
verificano, su incarico della rispettiva autorità od organizzazione, il rispetto delle direttive in materia di sicurezza delle informazioni, redigono rapporti e propongono le misure necessarie;
possono annunciare incidenti rilevanti sotto il profilo della sicurezza al Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni e ai servizi di cui all’articolo 74 capoverso 5.
Agli incaricati della sicurezza delle informazioni non sono attribuiti compiti suscettibili di generare un conflitto d’interessi con i compiti di cui al capoverso 2.
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