Sottostanno inoltre al voto del Popolo, in caso di riuscita formale del referendum:
le leggi;
i trattati intercantonali e i trattati internazionali vertenti su un oggetto che nel Cantone sottostà a votazione popolare facoltativa;
le decisioni del Gran Consiglio in materia di spese uniche superiori a due milioni di franchi o di spese ricorrenti superiori a 400 000 franchi;
le decisioni del Gran Consiglio in materia di concessioni;
le decisioni del Gran Consiglio vertenti su questioni di principio;
1 altre decisioni del Gran Consiglio vertenti su questioni di merito, se la legge lo prescrive o se il Gran Consiglio o 70 dei suoi membri lo richiedono. Il referendum non può però essere chiesto in materia di elezioni, pratiche giudiziarie, rapporto di gestione e bilancio di previsione.
Il referendum è considerato formalmente riuscito se entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto 10 000 aventi diritto di voto chiedono che si proceda alla votazione popolare.
Footnotes
Accettato nellavotazione popolare del 24 feb. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell’AF del 18 dic. 2008 (FF 2009 455art. 1 n. 1, 2008 5277). ↩
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