(art. 30 cpv. 1 lett. g LStrI)
Per agevolare gli scambi internazionali nel settore economico, scientifico e culturale possono essere rilasciati permessi di soggiorno di breve durata o permessi di dimorase:
- esiste un interesse dell’economia svizzera secondo l’articolo 18 lettera a LStrI;
- vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;
- sono rispettati i contingenti secondo l’articolo 20 LStrI;
- sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;
- sono adempite le condizioni personali secondo l’articolo 23 LStrI;
- il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStrI.