(art. 30 cpv. 1 lett. g e 100 cpv. 2 lett. e LStrI)
- La procedura e il rilascio di permessi sono retti dagli accordi sui praticanti e dalle convenzioni amministrative bilaterali.
- La SEM può, computandoli sul contingente definito negli accordi sui praticanti, decidere di far rilasciare permessi a praticanti per soggiorni di 18 mesi al massimo.
2bis. Se i contingenti dei permessi non sono stabiliti negli accordi sui praticanti, la SEM può rilasciare permessi di soggiorno di breve durata, computandoli sui contingenti giusta l’allegato 1 numero 9, agli stranieri che rientrano nel campo d’applicazione di tali accordi.1
- La SEM può decidere di prorogare i permessi dei praticanti, nell’ambito del soggiorno massimo di 18 mesi.