(art. 30 cpv. 1 lett. l, 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 43, 61 e 75 cpv. 2 LAsi)1
- Il richiedente l’asilo può essere autorizzato a cambiare impiego se sono adempite le condizioni del diritto in materia d’asilo (art. 43 cpv. 1–3 LAsi) e le condizioni di cui all’articolo 52.
- .2
- Al cambiamento d’impiego di stranieri, rifugiati o apolidi ammessi provvisoriamente in Svizzera, di rifugiati che vi hanno ottenuto asilo, di persone bisognose di protezione, di apolidi che vi sono riconosciuti nonché di rifugiati o di apolidi oggetto di un’espulsione giudiziaria passata in giudicato si applicano per analogia gli articoli 65–65c .3