(art. 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 61 e 75 cpv. 2 LAsi)1
- Gli stranieri, i rifugiati e gli apolidi ammessi provvisoriamente in Svizzera, i rifugiati che vi hanno ottenuto asilo, le persone bisognose di protezione e gli apolidi che vi sono riconosciuti possono svolgere un’attività lucrativa previa notifica della stessa.2
1bis. Anche i rifugiati e gli apolidi oggetto di un’espulsione giudiziaria passata in giudicato possono svolgere un’attività lucrativa previa notifica della stessa.3
- Nel caso di un’attività lucrativa dipendente, la notifica deve essere effettuata dal datore di lavoro. Contiene i dati seguenti:
- l’identità della persona esercitante attività lucrativa: cognome, nomi, data di nascita, sesso, nazionalità, numero telefonico e numero personale nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC);
- l’identità del datore di lavoro: nome o ragione sociale, indirizzo, numero d’identificazione dell’azienda, settore economico nonché coordinate, numero telefonico e indirizzo e-mail di una persona di contatto;
- l’attività esercitata: tipo di attività, tasso di occupazione, durata settimanale del lavoro;
- il luogo di lavoro e lo stipendio;
- la data d’inizio dell’attività.
- Nel caso di un’attività lucrativa indipendente, la notifica deve essere effettuata dall’interessato. Contiene i dati di cui al capoverso 2 lettere a e c–e.
- La notifica dei dati di cui al capoverso 2 può essere effettuata da un terzo se questi:
- 4 sostiene l’integrazione o la reintegrazione professionale presso un fornitore di provvedimenti incaricato da un’autorità; o
- ha il consenso di principio dell’autorità cantonale competente nel luogo di lavoro.
- Trasmettendo la notifica, il datore di lavoro o il terzo conferma di conoscere e si impegna a rispettare le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore nonché le condizioni particolari dovute al tipo di attività o le misure d’integrazione o reintegrazione professionale.5
- La notifica va inoltrata elettronicamente all’autorità cantonale competente per il luogo di lavoro.
- L’inizio di un’attività lucrativa non soggiace all’obbligo di notifica se:
- la persona in questione è stata collocata da un fornitore di provvedimenti finalizzati all’integrazione o alla reintegrazione professionale incaricato da un’autorità;
- l’autorità cantonale competente nel luogo di lavoro ha espresso il proprio consenso di principio; e
- il compenso è inferiore al salario mensile lordo di 600 franchi determinante per il calcolo della somma forfettaria globale versata dalla Confederazione secondo gli articoli 23 e 27 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 19996sull’asilo oppure si tratta di un provvedimento in vista di una formazione professionale di base secondo l’articolo 12 della legge del 13 dicembre 20027sulla formazione professionale.8
- I capoversi 4 e 7 si applicano per analogia alle autorità che attuano direttamente provvedimenti d’integrazione e di reintegrazione professionale.9