(art. 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 61 e 75 cpv. 2 LAsi)
Alla notifica della fine di un’attività lucrativa di persone ammesse provvisoriamente, rifugiati, persone bisognose di protezione o apolidi si applica per analogia l’articolo 65 capoversi 2–4 e 6.