142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
(art. 97 cpv. 3 lett. d LStrI)
Le autorità competenti per l’erogazione di prestazioni dell’aiuto sociale comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione il versamento di tali prestazioni a stranieri.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.