(art. 97 cpv. 3 lett. dbisLStrI)
- Gli organi d’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione il cognome, i nomi, la data di nascita, la nazionalità e l’indirizzo degli stranieri menzionati nel capoverso 1bis:1
- che s’iscrivono a un ufficio del lavoro ai fini del collocamento durante il primo anno di soggiorno in Svizzera;
- cui è negato il diritto alle indennità di disoccupazione;
- per i quali non è riconosciuta l’idoneità al collocamento;
- il cui versamento delle indennità di disoccupazione termina.
a. cittadini di Stati membri dell’UE o dell’AELS;
b. cittadini del Regno Unito rientranti nel campo d’applicazione dell’accordo sui diritti acquisiti2.3
- Devono essere comunicati i dati di:
- Il capoverso 1 non si applica se gli interessati possiedono un permesso di domicilio.