(art. 97 cpv. 3 lett. dquaterLStrI)
- Le autorità scolastiche comunicano spontaneamente all’autorità cantonale competente nel settore della migrazione le decisioni concernenti sospensioni definitive di stranieri dalla frequenza scolastica.
- Il capoverso 1 non si applica se l’allievo non soggiorna legalmente in Svizzera.