(art. 97 cpv. 3 lett. dquinquiesLStrI)
- Le APMA comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione le misure di protezione del figlio e dell’adulto concernenti stranieri di cui le autorità cantonali competenti nel settore della migrazione necessitano per le loro decisioni. Tra queste misure rientrano in particolare:
- le misure di protezione del figlio di cui all’articolo 308 CC1, se riguardano le relazioni personali;
- le misure di protezione del figlio di cui agli articoli 310–312 e 327a CC;
- le misure di protezione dell’adulto di cui agli articoli 394 capoverso 2 e 398 CC.
- Le autorità giudiziarie comunicano spontaneamente all’autorità cantonale competente nel settore della migrazione le misure di protezione del figlio di cui al capoverso 1 lettere ae b da loro ordinate in una procedura del diritto di famiglia.