(art. 19–19b e 42 cpv. 2bis)
1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 19 sono stabiliti complessivamente a 4000: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000
| Appenzello Esterno | 10 | Nidvaldo | 9 |
|---|---|---|---|
| Appenzello Interno | 3 | Obvaldo | 8 |
| Argovia | 127 | San Gallo | 112 |
| Basilea Campagna | 57 | Sciaffusa | 17 |
| Basilea Città | 72 | Svitto | 32 |
| Berna | 231 | Soletta | 53 |
| Friburgo | 58 | Ticino | 94 |
| Ginevra | 149 | Turgovia | 52 |
| Giura | 18 | Uri | 7 |
| Glarona | 8 | Vallese | 71 |
| Grigioni | 49 | Vaud | 181 |
| Lucerna | 93 | Zugo | 48 |
| Neuchâtel | 42 | Zurigo | 399 |
b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2000
2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 27 novembre 20241della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).
4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 19a sono stabiliti complessivamente a 3000:
| 1° gennaio–31 marzo | 1° aprile–30 giugno | 1° luglio–30 settembre | 1° ottobre–31 dicembre |
|---|---|---|---|
| 750 | 750 | 750 | 750 |
5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 e sono liberati trimestralmente.
6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 27 novembre 2024 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo.
7. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 19b sono stabiliti complessivamente a 1400:
| 1° gennaio–31 marzo | 1° aprile–30 giugno | 1° luglio–30 settembre | 1° ottobre–31 dicembre |
|---|---|---|---|
| 350 | 350 | 350 | 350 |
8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 e sono liberati trimestralmente.
9. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 42 capoverso 2bische rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo dell’11 ottobre 20242tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti d’America sullo scambio di stagisti e di giovani professionisti sono stabiliti a 300 per anno civile. Il saldo inutilizzato non è riportato sull’anno successivo.
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