(art. 19–19b e 42 cpv. 2bis)
Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata
1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 19 sono stabiliti complessivamente a 4000:
a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000
b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2000
2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 27 novembre 20241della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).
4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 19a sono stabiliti complessivamente a 3000:
5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 e sono liberati trimestralmente.
6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 27 novembre 2024 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo.
7. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 19b sono stabiliti complessivamente a 1400:
8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 e sono liberati trimestralmente.
9. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 42 capoverso 2bische rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo dell’11 ottobre 20242tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti d’America sullo scambio di stagisti e di giovani professionisti sono stabiliti a 300 per anno civile. Il saldo inutilizzato non è riportato sull’anno successivo.