(art. 20–20b )
Contingenti dei permessi di dimora
1. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20 sono stabiliti complessivamente a 4500:
a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1250
b. Contingente a disposizione della Confederazione: 3250
2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 27 novembre 20241della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).
4. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20a sono stabiliti complessivamente a 500:
5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 e sono liberati trimestralmente.
6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 27 novembre 2024 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo.
7. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20b sono stabiliti complessivamente a 2100:
8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 e sono liberati trimestralmente.