(art. 20 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 19 all. K appendice 1 della Conv. AELS)
- In assenza di un accordo sulla prestazione di servizi e se la durata del servizio supera i 90 giorni lavorativi, ai cittadini dell’UE e dell’AELS e alle persone di cui all’articolo 2 capoverso 3 può essere rilasciato, per la durata del servizio, un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o un permesso di dimora UE/AELS giusta l’articolo 4.1
- Per l’ammissione sono applicabili le disposizioni della LStrI e dell’OASA2.3